Voluntary Disclosure-bis: una riedizione con qualche novità anche di carattere penale.

02 Feb Voluntary Disclosure-bis: una riedizione con qualche novità anche di carattere penale.

Il D.L. 194/2016, in vigore dal 24 ottobre 2016, ha riaperto i termini per l’accesso alla procedura della cd. Voluntary Disclosure per la sanatoria gli illeciti commessi fino al 30 settembre 2016.

 

Con la Voluntary disclosure bis, le adesioni per regolarizzare le disponibilità illecitamente detenute all’estero possono essere presentate fino al 31 luglio 2017, mentre c’è tempo fino al 30 settembre 2017 per le eventuali integrazioni. La procedura non può essere utilizzata da coloro che si sono avvalsi della precedente versione, sia direttamente che per interposta persona.

 

Il provvedimento si rifà, in termini generali, alla disciplina dettata per la prima versione di collaborazione volontaria, integrandolo con alcune novità di rilievo.

 

Innanzi tutto, è stata prevista una procedura autoliquidatoria in cui è il contribuente che, affiancato dal suo professionista, deve calcolare e liquidare le imposte e le sanzioni dovute (in un’unica rata ovvero in un massimo di tre); all’agenzia delle Entrate residua un potere di controllo a posteriori.

 

Ai fini penali, il contribuente che assolva correttamente e compiutamente tutti gli adempimenti (tra cui, evidentemente, il pagamento in una sola rata ovvero in un massimo di tre rate del debito fiscale),  non è soggetto a responsabilità per i seguenti delitti di cui al D. Lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5); omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) e omesso versamento di iva (art. 10-ter).

 

Non sono punibili anche le condotte di riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 648 bis e 648 ter c.p.), sempre se realizzate in relazione ai delitti fiscali sopra citati e fino alla data del 30 settembre 2016.

 

Dal punto di vista fiscale, è escluso dal provvedimento, invece, il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

 

Resta fermo, naturalmente, il divieto di “esibizione di atti falsi e comunicazioni di dati non rispondenti al vero” nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (fattispecie introdotta già con la prima Voluntary e punita con la pena da un anno e sei mesi a sei anni).

 

La nuova normativa, al fine di evitare che la procedura venga utilizzata per far rientrare gli illeciti proventi di delitti non fiscali, ha invece introdotto un nuovo reato penale punito con la medesima sanzione.

Tale illecito, stante il principio di legalità, non si applica a coloro che abbiano aderito alla prima Voluntary.

 

E mentre si attendono le prime applicazioni pratiche dell’istituto, si parla già di un ulteriore possibile prolungamento del periodo sanabile.