Trasferimento illegittimo e rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione

28 Giu Trasferimento illegittimo e rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione

Con una recente sentenza, la Cassazione ha affermato che, in caso di provvedimento di trasferimento del lavoratore adottato in violazione dell’art. 2103 c.c., il lavoratore non può comunque rifiutarsi di eseguire la prestazione lavorativa.

Con la sentenza n. 11408 del 11 maggio 2018, la Cassazione ha affermato che, in tema di provvedimento di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 c.c., l’inadempimento del datore non legittima il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione.

Nella fattispecie posta all’attenzione dei Giudici, la lavoratrice, oggetto di trasferimento dalla sede societaria di Roma a quella di Torino, contestata la legittimità del provvedimento datoriale, decideva di non presentarsi in servizio presso la sede di nuova adibizione, tanto da indurre l’azienda a licenziarla.

Secondo i Giudici di legittimità, il trasferimento contra legem ad altra sede lavorativa disposto, cioè, dal datore di lavoro in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, non giustifica in via automatica il rifiuto del dipendente all’osservanza del provvedimento e quindi la sospensione della prestazione lavorativa.

L’inottemperanza del lavoratore al provvedimento di trasferimento illegittimo deve, infatti, essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell’art. 1460, comma 2, c.c. secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente non può rifiutare l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

La relativa verifica deve essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie, nell’ambito delle quali si deve tener conto della entità dell’inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza del detto inadempimento su fondamentali esigenze di vita del lavoratore, della puntuale esplicitazione delle ragioni poste alla base del provvedimento di trasferimento e della incidenza del comportamento del lavoratore sulla organizzazione aziendale.