30 Set Tassazione integrale per gli utili provenienti da Paesi black list
L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti con riguardo alla modifica introdotta al regime di tassazione degli utili distribuiti da società residenti in Paesi con regime fiscale privilegiato.
La circolare n. 35/E emessa dall’Agenzia delle Entrate in data 4 agosto 2016 fornisce chiarimenti con riguardo alla tassazione degli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata modificata dall’art. 3 del D.lgs 14 settembre 2015 n. 147.
Le novità introdotte agli articoli 47, comma 4, e 89 comma 3 del TUIR che dettano la disciplina, rispettivamente in capo ai soggetti IRPEF e IRES, dei dividendi provenienti da Paesi black list individuati dal D.M. 21 novembre 2000, prevedono che, in deroga al regime ordinario, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Fino al 31 dicembre 2015 gli Stati a fiscalità privilegiata sono da intendersi esclusivamente inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4 TUIR , mentre, dal 2016, saranno considerati tali anche quei Paesi che comunque consentano un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché non compresi nel predetto decreto.
La Circolare precisa che sono considerati provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato.
La nozione del controllo richiamata dalla predetta Circolare è quella di cui all’art. 2359 del codice civile rilevando, ai fini della tassazione, sia il controllo in termini di diritti di voto sia quello integrato da un’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali.
In presenza di più società estere il requisito del controllo deve riscontrarsi per ciascuna delle società interposte non essendo necessario che il requisito sia integrato con rispetto alla società residente nello Stato estero privilegiato.