SICUREZZA SUL LAVORO E NON PUNIBILITA’ NEI CASI DI PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO.

01 Dic SICUREZZA SUL LAVORO E NON PUNIBILITA’ NEI CASI DI PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO.

Con sentenza del 5 aprile 2017 n. 17163, la IV Sezione della Corte di Cassazione ha chiarito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dall’art. 131 bis codice penale, può applicarsi anche in materia di sicurezza sul lavoro, soprattutto nel caso in cui sussista un concorso di colpa del lavoratore infortunato.

In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che, una volta esclusa l’assenza di condizioni preclusive codificate (limiti di pena, esclusioni oggettive, abitualità della condotta), il Giudice del merito è chiamato a valutare in concreto la sussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità, vale a dire la non abitualità della condotta e la modesta offensività dell’azione e delle sue conseguenze dannose o pericolose. Non gli è, invece, consentito, ricorrere a presunzioni o a preclusioni derivanti dall’originaria previsione di soglie di maggiore o minore offensività.

Sotto altro profilo – sostiene sempre la Corte – ai fini del riconoscimento della tenuità dell’offesa il Giudice deve tenere in considerazione, nel diverso ambito prospettico di cui all’art.131 bis cod.pen., anche l’eventuale concorso di colpa ascrivibile alla persona offesa, che da un lato vale a ridurre il grado di antidoverosità della condotta del datore di lavoro, dall’altra concorre a mitigare i profili di offensività attribuibili alla di lui condotta omissiva.