29 Dic Si inasprisce la disciplina del reato di corruzione tra privati, anche in ambito 231/2001
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 dicembre ha approvato in prima lettura la bozza di un decreto legislativo che ha l’obiettivo di dare una più compiuta attuazione nell’ordinamento nazionale alla decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea del 2003 relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato, sino ad ora non pienamente recepita.
Tra le novità introdotte vi è l’ampliamento della platea dei “corruttibili” in quanto ad essere colpiti con pena detentiva da 1 a 3 anni sono le figure già oggi contemplate, ossia gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori di società o enti privati, cui si aggiungono gli intermediari nel rapporto corruttivo. Il reato è infatti ora configurabile quando i predetti soggetti, “anche per interposta persona” sollecitano o ricevono per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuti per compiere oppure omettere atti contrari ai doveri di ufficio o fedeltà.
Ma la novità più significativa consiste nel fatto che analoga sanzione, ridotta però di un terzo (quindi da 8 mesi a 2 anni), è applicabile anche agli amministratori e alle figure a loro equiparate quando la loro sollecitazione all’evento corruttivo non viene accettata e, quindi, l’istigazione alla corruzione.
Nell’ambito del Decreto Legislativo 231/2001, il documento approvato il 14 dicembre prevede un innalzamento della sanzione pecuniaria da un minimo di 103.200 Euro a un massimo di 929.400 Euro (ora invece va da un minimo di 51.600 Euro a un massimo di 619.600 Euro) e, ed è questo l’aspetto più severo, prevede la possibilità di applicare per la corruzione privata le sanzioni interdittive che, nel Decreto 231/2001 sono: a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi; per un durata compresa fra 3 mesi e 2 anni.