02 Mar Ritorno al passato quanto al “termine iniziale” per l’emissione delle note di variazione IVA.
La Legge di bilancio 2017 al comma 567 dell’articolo 1 modifica nuovamente la disciplina di cui all’articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente all’emissione di note di credito nei confronti di debitori sottoposti a procedure concorsuali.
Nella sua nuova versione, conseguente alle modifiche legislative intervenute con la Legge di Bilancio 2017, l’articolo 26 del Decreto Iva ritorna alla disciplina antecedente l’introduzione della legge di Stabilità 2016 con riguardo al termine iniziale per l’emissione della nota di variazione degli importi fatturati e non riscossi, in presenza di debitori sottoposti a procedure concorsuali.
In particolare, per i casi di mancato pagamento da parte del debitore assoggettato a procedura concorsuale, il creditore non potrà più emettere la nota di variazione all’instaurazione della procedura stessa bensì dovrà attendere il momento in cui tale procedura si sia conclusa, restandone indiscussa l’infruttuosità.
Il momento in cui il credito risulterebbe certamente inesigibile consisterebbe per il fallimento con l’emissione del piano di riparto finale o con il termine di presentazione delle osservazioni al piano di riparto per il concordato preventivo con il decreto di omologa e il rispetto a cura del debitore degli obblighi ivi assunti.
Per la procedura di liquidazione coatta amministrativa il momento dal quale risulterebbe possibile emettere la nota di variazione iva coinciderebbe, invece, con l’approvazione del piano di riparto, mentre per l’accordo di ristrutturazione ex articolo 182 bis della Legge fallimentare dal momento successivo alla falcidia del credito.
La procedura concorsuale che abbia correttamente registrato nel registro acquisti il credito IVA, in seguito alla ricezione della nota di variazione dovrà provvedere alla registrazione della variazione annotandola a debito nei registri delle fatture di vendita. Con l’emissione della nota di variazione il cedente o il prestatore del servizio, potrà recuperare l’IVA corrispondente al corrispettivo non riscosso.