RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA: LA CASSAZIONE PRECISA LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.

28 Giu RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA: LA CASSAZIONE PRECISA LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.

Con sentenza n. 14736/2018, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che i requisiti indicati dall’art. 63 D. Lgs. 231/2001 affinché l’ente possa accedere al rito alternativo e ottenere così lo sconto di pena sono previsti in via alternativa e non già cumulativa.

L’art. 63 prevede che l’ente, salvo il caso in cui debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, possa accedere alla procedura del cd. patteggiamento “se il giudizio nei confronti dell’imputato è definito oppure definibile a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l’illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria”.

La precisazione della Corte di Cassazione si era resa necessaria dopo che, nel caso di specie, le difese avevano impugnato l’ordinanza con cui la Corte d’Assise di Taranto aveva rigettato la richiesta di patteggiamento avanzata da una società ritenendo che i presupposti indicati dall’art. 63 dovessero sussistere congiuntamente.

Secondo l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte, viceversa, l’applicazione della sanzione richiesta dall’ente potrà essere concessa sia quando il procedimento a carico dell’imputato persona fisica sia stato definito o possa definirsi con “patteggiamento” sia, in alternativa, quando per il reato presupposto sia prevista nei confronti dell’ente la sola sanzione pecuniaria.

Più in particolare, come si legge in motivazione: “L’applicazione della sanzione su richiesta è consentita in tutti i casi in cui l’illecito dipendente da reato risulti in concreto sanzionato con la sola pena pecuniaria. Al di fuori di questi casi, l’applicazione della pena è comunque ammessa se il procedimento penale avente a oggetto il reato presupposto dell’illecito è definito o “definibile” a norma dell’art. 444 cod. proc. pen.: in tali casi l’ente potrà “patteggiare” la sanzione anche se l’illecito sia astrattamente punibile con la misura interdittiva temporanea e la riduzione di pena di cui all’art. 444 c.p.p. comma 1 sarà operata “sulla durata della sanzione interdittiva e sull’ammontare della sanzione pecuniaria” ai sensi dell’art. 63 comma 2 D. Lgs. 231/2001”.

Resta fermo che l’ente non potrà accedere al “patteggiamento” nelle ipotesi di interdizione definitiva.