01 Giu PROCEDIMENTO PENALE: È IN VIGORE IL NUOVO DECRETO SULLA PROCEDIBILITÀ A QUERELA.
Lo scorso 9 maggio è entrato in vigore il D. Lgs. n. 10 aprile 2018 n. 36 che, in base alla delega prevista dall’art. 1, comma 16 della cd. Legge Orlando (Legge n. 103 del 2017), ha dato attuazione alla riforma della disciplina di procedibilità per alcuni reati.
In linea generale, la procedibilità d’ufficio è oggi esclusa nei casi di carattere privato dell’offesa o, comunque, in caso di modesto valore offensivo.
Tra le fattispecie interessate, si segala il nuovo regime di procedibilità del delitto di truffa (art. 640 c.p): la truffa è oggi perseguibile d’ufficio solo nelle ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 640 c.p. e in caso di danno patrimoniale di particolare gravità di cui all’art. 61 n. 7 c.p., essendo stato abrogato il precedente richiamo generale a una qualsiasi “altra circostanza aggravante”. Analogamente, per il delitto di frode informatica (art. 640 ter c.p.) la perseguibilità d’ufficio è stata circoscritta alla sussistenza delle sole circostanze aggravanti comuni della c.d. minorata difesa, ma limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona anche in riferimento all’età, nonché, anche in questo caso, del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. art. 61, n. 7 c.p..
Tra i reati interessati anche il reato di appropriazione indebita che, a seguito dell’abrogazione del terzo comma dell’art. 646 c.p., diventa perseguibile a querela anche qualora aggravato dall’aver commesso il fatto su cose possedute a titolo di deposito necessario o con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità.
Le modifiche sono temperate dalla contemporanea introduzione dell’art. 649 bis c.p. che fa rivivere la procedibilità d’ufficio per quei reati contro il patrimonio oggi perseguibili a querela, nelle ipotesi in cui ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale (vale a dire quelle che determinano una pena di specie diversa rispetto a quella prevista per l’ipotesi di reato “base”, ovvero un aumento superiore ad un terzo). La nuova clausola di riserva è stata introdotta anche con riferimento ai reati contro la persona (art. 623 ter c.p.), tra i quali si segnala il delitto di minaccia oggi perseguibile d’ufficio solo nel caso in cui sia realizzato nei modi di cui all’art. 339 c.p., ovverosia con uso delle armi o da persone travisate o più persone riunite.
Con riferimento al regime transitorio, il termine per la presentazione della querela per i reati commessi prima del 9 maggio decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se il procedimento fosse già pendente, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, devono informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela facendo decorrere il relativo termine dal giorno dell’avvenuta comunicazione.