29 Lug Premi di risultato e welfare aziendale
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle misure fiscali agevolative concesse per le retribuzioni premiali e per l’attribuzione di benefit connotati da particolare rilevanza sociale.
Con Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato il sistema di agevolazioni fiscali introdotte per le retribuzioni premiali e per lo sviluppo del welfare aziendale.
E’ prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali nella misura del 10%, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ai premi di risultato corrisposti, entro il limite di importo di € 2.000 lordi, elevato a € 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
L’imposta sostitutiva si applica ai premi di produzione – disciplinati in contratti aziendali o territoriali, depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione mediante modalità telematica – la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione rilevabili attraverso appositi criteri di misurazione.
Sono esclusi gli elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro e di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore.
L’agevolazione è applicabile anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, indipendentemente dagli incrementi di produttività.
Quando espressamente contemplato dai contratti aziendali o territoriali, al lavoratore è riconosciuta la possibilità di scegliere se ottenere il premio o gli utili, in denaro o in natura sotto forma di benefit, erogabile anche mediante voucher. La parte di premio sostituita dal benefit resterà esente da imposta, mentre la restante quota erogata in denaro sarà assoggettata all’imposta sostitutiva o alla tassazione ordinaria, a scelta del prestatore di lavoro.
L’agevolazione trova applicazione con riferimento ai premi di produttività o utili ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a € 50.000. Sono esclusi dal computo gli eventuali redditi assoggettati a tassazione separata.
Per il lavoratore dipendente, i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e sono computati ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
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Con riguardo allo sviluppo del welfare aziendale, la Circolare illustra le modifiche all’art. 51 del TUIR ad ampliamento dei benefits che scontano un trattamento fiscale agevolato quando offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di lavoratori.
Non costituiscono reddito di lavoro dipendente e non sono, pertanto, soggetti a tassazione in capo ai lavoratori che li ricevono:
- Opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Detti benefit sono utilizzabili dal dipendente o dai suoi familiari e possono essere messi a disposizione direttamente dal datore o forniti da strutture esterne all’azienda. Non rientrano nella norma agevolativa i rimborsi di spese da impiegare per opere e servizi aventi le citate finalità.
Per il datore i benefit sono interamente deducibili solo se derivanti da contratti, accordi o regolamenti aziendali. L’offerta volontaria da parte del datore ne limita la deducibilità nella misura del 5 per mille dell’erogato.
- Somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di studio. Sono fruibili dai familiari del lavoratore e possono essere messi a disposizione direttamente dal datore o forniti da strutture esterne all’azienda. Comprendono anche i contributi che il datore versa al lavoratore a titolo di rimborso e gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico.
- Somme e prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti: comprendono anche i servizi e richiedono che lo stato di non autosufficienza sia provato da certificazione medica. Il requisito dell’anzianità è riferito a familiari che abbiano compiuto i 75 anni.
I benefit possono essere erogati al dipendente anche mediante titoli di legittimazione cd. voucher. I voucher non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza possibilità di integrazione da parte del titolare.
La prestazione rappresentata dal voucher, fruibile presso una delle strutture convenzionate, deve essere individuata nel suo oggetto e nel suo valore nominale e può consistere anche in somministrazioni continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore complessivo.
Il datore può emettere anche voucher per più beni, prestazioni o servizi determinabili di valore complessivo non superiore a € 258, 23. Il voucher di importo superiore concorre interamente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.