04 Set Nuove regole per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
Il D.Lgs. n. 106/2017- recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – adegua la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di prodotti da costruzione, introducendo nuovi adempimenti (e sanzioni) per gli operatori economici della filiera.
Il 9 agosto 2017 è entrata in vigore la nuova disciplina sui prodotti da costruzione, che, con l’obiettivo di fissare regole armonizzate a livello europeo in grado di assicurare una migliore sicurezza e qualità nel campo dell’edilizia, interviene prevedendo, tra l’altro, maggiori responsabilità per fabbricanti, importatori e distributori attivi nel settore.
Tra le diverse novità previste dal decreto, che introduce una serie di obblighi e condizioni per l’immissione e la commercializzazione dei prodotti, risultano di particolare rilievo le previsioni di vigilanza e controllo sul mercato, nonché le connesse sanzioni di vario tipo, che possono comportare anche la misura penale dell’arresto per chi viola le regole dettate per i materiali destinati ad uso strutturale o antincendio.
In particolare, all’art. 21 del D.Lgs. 106/2017, il legislatore italiano ha previsto l’obbligo per gli operatori economici della filiera di ritirare o sospendere la commercializzazione di quei prodotti da costruzione che siano suscettibili di mettere in pericolo la salute o la sicurezza delle persone. In caso di inottemperanza agli obblighi di “richiamo” dal mercato disposti dall’autorità pubblica, i produttori e distributori dei materiali pericolosi sono puniti con una sanzione pecuniaria da Euro 4.000,00 a 24.000,00, salvo la predetta ipotesi di prodotti strutturali o antincendio, per cui è prevista la più severa ammenda da Euro 10.000,00 a 50.000,00 unitamente all’arresto fino a 6 mesi (sempreché il fatto non costituisca un più grave reato).
Inoltre, l’operatore economico che violi gli obblighi gravanti su di esso in virtù del Regolamento UE 305/2011 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 Euro a 5.000 Euro. Rammentiamo che, a titolo esemplificativo, per i distributori il Regolamento UE prevede l’obbligo di verificare, prima di immettere un prodotto sul mercato, che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti previsti dalla vigente normativa nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua, stabilita dallo Stato membro interessato, che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori. I distributori devono altresì assicurare che il fabbricante e l’importatore abbiano soddisfatto i requisiti posti a loro carico dal medesimo Regolamento, ossia che i prodotti rechino un numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oltre al nome e denominazione commerciale registrata del fabbricante e l’indirizzo cui quest’ultimo possa essere contattato.
Sono contemplate, infine, sanzioni anche per chi dovesse impiegare nei propri cantieri materiali non conformi alla normativa. Costruttori, direttori lavori, direttori dell’esecuzione e collaudatori, infatti, rischiano – ciascuno nell’ambito delle specifiche competenze – l’applicazione delle medesime sanzioni disposte per gli operatori economici.