Una Nuova opportunità per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni

01 Mar Una Nuova opportunità per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni

La Legge di Bilancio 2019 ha riproposto la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per le società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali, tramite il versamento di un’imposta sostitutiva.

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, rivalutare i beni di impresa, materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

A fronte dei maggiori valori riconosciuti ai beni rivalutati si genera un saldo attivo di rivalutazione imputabile a patrimonio netto e che può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive sono versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1 dicembre 2020.