07 Apr IL NOTARIATO PROMUOVE L’APPLICAZIONE DEL RENT TO BUY AL TRASFERIMENTO DI AZIENDA.
Una recente ricerca promossa dalla Fondazione Italiana del Notariato, in collaborazione con l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, ha valutato l’opportunità di applicare l’ormai noto modello del rent to buy alla cessione di azienda.
Il modello del “Rent to Buy”, come noto tradizionalmente utilizzato nel settore immobiliare, combina la locazione e la compravendita in un’unica operazione contrattuale e presenta numerosi vantaggi soprattutto per il conduttore/acquirente quali, ad esempio, l’immediato godimento del bene e il differimento della decisione circa l’acquisto della proprietà.
Secondo la ricerca pubblicata dalla Fondazione Italiana del Notariato, il rent to buy non presenta profili interessanti solo relativamente alla compravendita di immobili ma anche in riferimento alla cessione di azienda. Il. rent to buy d’azienda, infatti, collegando in questo caso l’affitto d’azienda con un contratto preliminare di cessione d’azienda, permetterebbe al potenziale cessionario di godere immediatamente dei beni dell’azienda e divenirne eventualmente in seguito proprietario.
Il differimento dell’acquisto della proprietà permetterebbe, quindi, al cessionario:
- di effettuare alcune valutazioni fondamentali sulla reale convenienza di una simile operazione, misurando sia la reazione del mercato in cui intende inserirsi che la competitività dell’azienda affittata;
- di posticipare gran parte dei costi connessi all’operazione.
Anche per il rent to buy d’azienda, gli importi pagati a titolo di canone di locazione figurerebbero quali accantonamenti sul prezzo della cessione, mentre il pagamento dei costi del finanziamento, del rogito notarile e delle relative imposte sarebbe ritardato, consentendo altresì l’accantonamento di ulteriori liquidità mediante il proprio lavoro.
Lo schema del rent to buy d’azienda ricalcherà esattamente quello operante nel settore immobiliare, di talchè i contratti prevedranno il pagamento di una somma pari al 25 o 30% del valore dell’azienda a titolo di caparra e l’accantonamento del 70% del canone di locazione ai fini del trasferimento d’azienda. Alla fine della fase dell’affitto, il cessionario, qualora decidesse di procedere con l’acquisto della proprietà, sottraendo la caparra e gli accantonamenti già versati, sarà tenuto a corrispondere il rimanente importo del prezzo della cessione.