04 Set Niente indennità sostitutiva se c’è la reintegra del lavoratore
Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che al lavoratore che sia stato reintegrato dal giudice nel suo posto di lavoro, con condanna del datore a versare, sia pure a titolo risarcitorio, le retribuzioni maturate dal dipendente dal licenziamento alla sentenza, non spetta l’indennità sostitutiva del preavviso.
Con la recentissima sentenza numero 20409/17, depositata in data 25 agosto 2017, la Corte di Cassazione ha accolto le ragioni di un datore di lavoro, il quale, dopo aver licenziato un proprio dipendente per riduzione del personale, si era visto dichiarare l’illegittimità del recesso da parte del Tribunale di Ancona, a cui il dipendente aveva fatto ricorso, con successiva reintegra dello stesso e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Contro il successivo decreto ingiuntivo del lavoratore, il datore aveva fatto a sua volta opposizione dinnanzi al Tribunale, che con sentenza accertava l’errata quantificazione del danno biologico, revocando il decreto con condanna del datore al pagamento di una somma ridotta. A quel punto, il datore impugnava la sentenza davanti alla Corte d’appello di Ancona, che, a sua volta, rigettava il gravame.
Ricorso, infine, ai giudici di legittimità, il datore aveva lamentato il mancato riconoscimento del suo diritto a compensare l’indennità sostitutiva del preavviso e il Tfr corrisposto al lavoratore, motivo ritenuto fondato dalla Cassazione, secondo cui, come detto, non può “spettare al lavoratore reintegrato, con accertato diritto alle retribuzioni dal momento del licenziamento alla reintegra, alcuna indennità sostitutiva del preavviso”.