(MINI)VOLUTARY DISCLOSURE 2018 PER I TRANSFRONTALIERI E GLI ISCRITTI ALL’AIRE

28 Giu (MINI)VOLUTARY DISCLOSURE 2018 PER I TRANSFRONTALIERI E GLI ISCRITTI ALL’AIRE

La Legge di Bilancio 2018 con l’articolo 5-septies ha introdotto una nuova formula di voluntary disclosure, con limitazioni rispetto alle precedenti edizioni sia in ambito oggettivo che soggettivo e in applicazione della quale è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con Circolare n.12/E del 18 giugno 2018.

Il dettato normativo e i recenti chiarimenti di prassi stabiliscono che i destinatari della nuova volutary disclosure sono i contribuenti (e i loro eredi) fiscalmente residenti in Italia che in precedenza erano iscritti all’Anagrafe della popolazione non residente (AIRE) e i soggetti fiscalmente residenti in Italia che abbiano prestato la propria attività lavorativa, in via continuativa, all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi (c.d. ex frontalieri). Come da circolare dell’Agenzia, sono ammessi alla procedura anche coloro che, aventi le caratteristiche sopra dette, nel corso dell’anno 2017 hanno ricominciato a prestare attività lavorativa in una zona di frontiera o sono tornati fiscalmente all’estero.

Quanto all’ambito oggettivo si fa riferimento alle attività depositate e alle somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio esteri alla data del 6 dicembre 2017, derivanti esclusivamente da redditi di lavoro dipendente o autonomo. Sono, inoltre, comprese anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione dell’attività lavorativa in via continuativa.

La procedura è esclusa se le attività e le somme sono già state oggetto di collaborazione volontaria, salvo il caso in cui i contribuenti abbiano chiesto di aderire alla voluntary ma la procedura non si sia perfezionata per una causa di inammissibilità.  L’esclusione si estende anche ai soggetti che abbiano ricevuto notifica di avviso di accertamento o atto di contestazione delle sanzioni tributarie relativamente alle violazioni in materia di monitoraggio. Diversamente, come specificato dall’Agenzia, i verbali di constatazione, inviti, questionari e  le comunicazioni derivanti dalla liquidazione automatizzata delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni non costituiscono cause di inammissibilità.

 

La scadenza per l’adesione alla nuova voluntary disclosure con presentazione dell’istanza, in via telematica, è fissata al 31 luglio 2018 e, una volta presentata, si perfeziona mediante il versamento di un importo pari al 3% delle consistenze detenute all’estero al 31 dicembre 2016.

I contribuenti potranno scegliere se procedere all’autoliquidazione di quanto dovuto in un’unica soluzione o ripartire il versamento in tre rate mensili consecutive di pari importo. La scadenza per il pagamento integrale o, nel caso di rateizzazione, della prima rata è fissata al 30 settembre 2018.

L’ammontare del versamento copre le imposte dovute, gli interessi e le sanzioni.