31 Mag L’ufficio del Registro non può riqualificare l’atto che deve tassare

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia dichiara che l’imposta di registro ha ad oggetto gli effetti giuridici dell’atto presentato e non quelli economici

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza 13 aprile 2015 n. 1435 statuisce  in materia d’imposta di registro dichiarando che detta imposta ha ad oggetto gli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione e non i suoi effetti economici in quanto trattasi di imposta applicabile all’atto in quanto tale indipendentemente da ciò che le parti abbiano effettivamente voluto tramite quell’accordo.

A parere dell’Agenzia delle Entrate l’atto di conferimento d’azienda e la successiva cessione di quote risultavano meramente strumentali alla realizzazione della cessione d’azienda, pertanto, applicava, all’operazione di cessione d’azienda ai sensi dell’art. 20 del DPR 131/1986 l’imposta di registro nella misura proporzionale al prezzo pagato per la cessione della partecipazione sulla base di un’interpretazione unitaria degli atti finalizzati al trasferimento dell’azienda.

Secondo i giudici tributari, le operazioni riclassificate dall’Ufficio costituiscono atti economici indipendenti non caratterizzati da collegamenti negoziali, inoltre, l’interpretazione unitaria degli atti non può essere effettuata sulla base dell’art. 20 del DPR 131/1986 in quanto siffatta interpretazione richiede una specifica norma di legge che consenta di configurare, a fronte di diversi contratti, un’unica causa negoziale. L’ufficio non può pretendere di interpretare unitariamente, attraverso la configurazione di un’unica causa negoziale, quelli che sono in realtà distinti atti giuridici assoggettati autonomamente nel sistema dell’imposta di registro, bensì, limitarsi ad esigere le imposte che il negozio giuridico stesso fa scaturire in capo ai contraenti.