03 Mag L’IVA sulle royalties già assolta in reverse charge non può essere richiesta in dogana.
L’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in regime di reverse charge esclude che l’Autorità Doganale possa pretenderne il pagamento anche in sede di importazione della merce.
Con la sentenza 6 aprile 2018 n. 8473, la Corte di Cassazione, per la prima volta ha statuito in merito alla rilevanza delle royalties, pagate alla società licenziante non residente per l’utilizzo del marchio da parte della licenziataria, ai fini della determinazione del valore doganale dei beni importati e, dunque, ai fini dell’applicazione dell’IVA sul valore dei beni in importazione.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte, l’Agenzia delle dogane ha rettificato le dichiarazioni doganali concernenti le importazioni perché ai fini della determinazione del valore delle merci la società importatrice, licenziataria del marchio per la produzione dei prodotti in importazione, non aveva addizionato al prezzo pagato alla società produttrice, il corrispettivo per le royalties pagato alla titolare dei diritti immateriali. Le dogane richiedevano, così, all’importatrice la maggior IVA sul valore delle merci comprensivo del valore delle royalties.
Nel caso di specie, la licenziataria, tuttavia, aveva già assolto l’IVA sulle fatture di prestazione di servizi per royalties emesse dalla licenziate attraverso il meccanismo del reverse charge, in conformità all’art. 3, comma 2, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 il quale dispone che costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso un corrispettivo, “le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti”, pertanto, le royalties non sono state dichiarate in Dogana ai fini della determinazione del valore dei beni in importazione.
In questa situazione, la Suprema Corte ha escluso che la Dogana potesse pretendere il pagamento dell’IVA all’importazione sulle royalties in sede di introduzione dei beni in Italia avendo la licenziataria già applicato l’imposta in sede di reverse charge affermato che, in base al principio di unitarietà dell’IVA (all’importazione e interna), è vietata la duplicazione dell’imposta.