L’introduzione degli indici sintetici di affidabilità nel percorso di compliance fiscale.

04 Set L’introduzione degli indici sintetici di affidabilità nel percorso di compliance fiscale.

Con l’obiettivo di migliorare i rapporti di collaborazione tra fisco e contribuente, incentivare la comunicazione tra le parti e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, il legislatore ha introdotto gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISAF) destinati a sostituire gli studi di settore e i parametri dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Con la conversione del Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 operata dalla Legge n. 96 del 23 giugno 2017 è stata definita l’introduzione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale in sostituzione degli studi di settore e dei parametri.

 

L’obiettivo degli indici è quello di verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale  tenendo conto dei dati e delle informazioni comunicate dal contribuente con riferimento a più periodi d’imposta  fornendo al contribuente un giudizio complessivo di affidabilità a cui saranno legati benefici premiali. Del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici, inoltre, terranno conto Agenzia delle Entrate e Guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

 

Gli effetti premiali conseguenti all’impiego degli indici ed applicabili in base ai vari indici di affidabilità riguardano:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui;
  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
–       l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento del comparto delle imposte dirette e per l’Iva;

–       l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

 

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità ed accedere al regime premiale, i contribuenti possono indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili. La dichiarazione di tali maggiori redditi non comporta l’applicazione di sanzioni quando il contribuente versi le relative imposte entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con la facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

 

Sono previste sanzioni amministrative e pecuniarie per i soggetti che omettono la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, o che comunichino dati inesatti o incompleti. L’Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, in ogni caso, dovrà mettere a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso a eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Gli uffici delle Entrate, nei casi di omissione della comunicazione, potranno altresì procedere, previo contraddittorio, ad accertare redditi, Iva e Irap mediante una ricostruzione di tipo induttivo.

 

Gli indici non sono applicabili nei casi di non normale svolgimento dell’attività economica, nei casi di inizio o cessazione dell’attività nel periodo di imposta e qualora il contribuente abbia dichiarato nel periodo di imposta ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o di revisione dei relativi indici.