27 Dic LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: LA CASSAZIONE INDIVIDUA I LIMITI DEL PRINCIPIO DELL’IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE
La Corte di Cassazione, in una recentissima pronuncia, pur ribadendo il valore del principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare, ne ha stabilito i limiti, bilanciando l’interesse del lavoratore con quello del datore di lavoro a disporre del tempo necessario per espletare le operazioni di indagine.
La Corte di Cassazione ha chiarito, con la sentenza n. 28974 del 4 dicembre 2017, portata e l’estensione del principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare nell’ambito del successivo licenziamento. In particolare, i giudici di legittimità hanno ricordato il duplice profilo del principio in esame, il quale, da un lato, trova il suo fondamento nell’esigenza dell’osservanza della buona fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, riveste il ruolo di elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro.
Nell’ottica della buona fede e della correttezza, infatti, la tempestività della contestazione risulta fondamentale per permettere al lavoratore di predisporre la propria difesa e non dare luogo ad alcuna aspettativa di rinuncia all’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere disciplinare. In difetto, il licenziamento sarà ritenuto illegittimo.
In tale ultima occasione, tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che il criterio dell’immediatezza debba essere applicato tenendo conto della “specifica natura dell’illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l’espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l’organizzazione aziendale”. Si evince, pertanto, che il datore di lavoro, in caso di illecito disciplinare, non sarà tenuto a contestarlo immediatamente al lavoratore, ma potrà disporre del tempo necessario per le indagini, in considerazione altresì delle possibili difficoltà derivanti dalla complessa articolazione dell’azienda.
Parimenti, la Corte, statuendo in senso positivo per il datore di lavoro, ha apprezzato anche l’eventuale lasso di tempo intercorrente tra l’illecito e il momento in cui egli ne è venuto a conoscenza, non computando tale periodo ai fini della valutazione del rispetto del principio dell’immediatezza.