29 Giu L’ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA’ DEL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE
Omesso versamento di ritenute certificate: l’integrale pagamento del debito tributario esclude la punibilità solo se interviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Con la sentenza pronunciata dalla III Sezione 15 giugno 2017 (ud. 12 aprile 2017), n. 30139, la Suprema Corte ha compiuto un netto dietrofront sul termine utile per la causa di esclusione della punibilità introdotta dall’art. 13 del D.lgs. 74/2000 riformato dal D.lgs. 158/2015: il limite temporale indicato dalla legge per l’adempimento del debito coinciderebbe con la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Viene così superata la precedente e più garantista interpretazione (Cass. Pen. , sez. III, 28 settembre 2016, n. 40314) secondo cui avrebbe potuto godere della causa di esclusione della punibilità anche l’imputato di un procedimento già pendente in dibattimento al momento dell’entrata in vigore della riforma dell’art. 13, purché avesse provveduto all’estinzione del debito tributario prima della pronuncia della sentenza definitiva (nel caso deciso dalla sentenza del 2016, a beneficiare della causa di esclusione della punibilità era stato un imputato che aveva terminato di pagare il suo debito tributario nel corso di due udienze fissate dalla Cassazione per il processo a suo carico).
Il revirement interpretativo viene motivato sulla scorta dei criteri generali di successione delle leggi penali nel tempo: la modifica degli effetti discendenti dalla estinzione del debito tributario avrebbe natura sostanziale e sarebbe, quindi, applicabile retroattivamente in bonam parte, mentre il limite temporale indicato dalla legge per l’adempimento del debito avrebbe mera natura processuale e, di conseguenza, portata non retroattiva.
Pertanto, nei procedimenti in cui la dichiarazione di apertura del dibattimento sia già avvenuta al momento di entrata in vigore della riforma del 2015, la causa di esclusione della punibilità potrebbe operare solo se l’integrale pagamento del debito fosse avvenuta prima di quel termine; viceversa, un inadempimento anche solo parziale successivo a quel limite temporale impedirebbe l’applicazione dell’art. 13.
Più garantista il secondo principio di diritto ribadito nell’occasione dalla stessa sezione della Suprema Corte: ai fini della condanna, spetta all’accusa l’onere di fornire “la prova dell’elemento costitutivo del reato rappresentato dal rilascio ai sostituti di imposta delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate e tale prova non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro”.