29 Giu Legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizza internet aziendale a scopi personali
La Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità del licenziamento inflitto al lavoratore che utilizzi l’internet aziendale per motivi personali, in modo reiterato ed intenzionale, laddove il controllo del datore di lavoro venga operato nel rispetto della privacy del lavoratore.
Con la sentenza n. 14862 del 15 giugno 2017, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo nei confronti di un lavoratore che aveva utilizzato l’internet aziendale per una “navigazione personale”, in modo reiterato ed intenzionale.
La Suprema Corte, quindi, ha anche escluso la violazione delle disposizioni di tutela della “privacy” inserite nel decreto legislativo n. 196/2003, dando, infine, ragione al datore di lavoro.
In particolare, con riferimento alla presunta violazione delle disposizioni in tema di privacy denunciata dal lavoratore, la Corte di Cassazione ha confermato quanto già affermato dal Giudice di primo grado, ovverosia, che una tale violazione è da ritenersi esclusa, laddove il datore di lavoro non abbia analizzato i siti visualizzati dal lavoratore, né la tipologia di dati dallo stesso scaricati, ma si sia limitato a verificare l’esistenza di accessi indebiti alla rete ed i relativi tempi di collegamento, ponendo a carico del lavoratore stesso l’onere di dimostrare che tali accessi fossero stati eseguiti per motivi di lavoro.