29 Set Legittimo il licenziamento per mancato invio del certificato medico digitale
Con recente sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo il licenziamento del dipendente che in caso di malattia omette di verificare l’invio telematico, da parte del proprio medico, del certificato di malattia all’Inps e, in ogni caso, d’informare prontamente il datore di lavoro della propria assenza al fine di prevenire un possibile danno alla produttività dell’azienda.
Con la sentenza n. 15226 del 22 luglio 2016 la Corte di Cassazione ha analizzato la recente questione relativa alle modalità di trasmissione telematica del certificato medico di malattia ed alla responsabilità del lavoratore nel caso in cui il medico curante, seppur per propria negligenza, ometta di effettuare le dovute comunicazioni all’ente previdenziale.
Secondo la Cassazione il dipendente che si trovi in stato di malattia innanzitutto è tenuto a verificare che il proprio medico curante abbia trasmesso all’INPS il certificato medico digitale (attraverso la richiesta del numero di comunicazione) e, in ogni caso, deve comunque rendersi collaborativo ed operoso con il datore di lavoro nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1176 cod. civ., informandolo dell’assenza. Ciò, prescindendo dall’invio del certificato telematico da parte del medico curante, proprio al fine di evitare che, laddove il medico ometta l’invio telematico della comunicazione di malattia, quest’ultima possa causare un danno alla produttività dell’azienda.
Difatti, nel caso di specie la dipendente aveva omesso di comunicare all’azienda la malattia e, conseguentemente, mancando l’invio telematico da parte del medico curante, quella della dipendente si era configurata come assenza ingiustificata tale da integrare il recesso per giustificato motivo soggettivo.