01 Giu LE LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL TRANSFER PRICING
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Decreto del 14 maggio 2018 ha predisposto le linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste nell’art.110, comma 7 del TUIR in materia di prezzi di trasferimento.
La disciplina dei prezzi di trasferimento, prevista dall’articolo 110 comma 7 del TUIR, è stata oggetto di modifica da parte della Manovra correttiva del 2017, la quale ha introdotto i parametri “della libera concorrenza e delle circostanze comparabili” per la determinazione dei prezzi applicabili alle operazioni transfrontaliere tra imprese associate, superando il previgente riferimento al concetto di “valore normale”, così conformando la normativa italiana alla regolamentazione OCSE.
Con Decreto del 14 maggio 2018 il MEF ha predisposto le linee guida per l’applicazione delle disposizioni del novellato comma 7 dell’art. 110 TUIR Anzitutto, Il Decreto anzidetto fornisce la definizione di “imprese associate”, stabilendo che si debbano qualificare come tali l’impresa residente nel territorio dello Stato e le società non residenti allorché una di esse partecipi, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale dell’altra, o lo stesso soggetto partecipi, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese e, altresì, precisa che il requisito della “partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale” richiede, alternativamente, la partecipazione per oltre il 50% nel capitale, nei diritti di voto o negli utili di un’altra impresa oppure l’influenza dominante sulla gestione di un’altra impresa, sulla base di vincoli azionari o contrattuali.
In aggiunta, il provvedimento indica i criteri e i fattori che il contribuente deve prendere in considerazione per la corretta identificazione dell’operazione comparabile a quella controllata, valutando, a tal fine, le caratteristiche dei beni e servizi oggetto di trasferimento, le circostanze economiche delle parti, quelle di mercato ed altri indici rilevanti.
La scelta del metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento è rimessa al contribuente, in base alle circostanze del caso concreto e al grado di preferenza espresso dal Ministero. Salva la possibilità di utilizzare un metodo alternativo se il soggetto ritiene che nessuno tra quelli elencati possa applicarsi in modo affidabile ai fini di una corretta valutazione dell’operazione.
Per quanto concerne le prestazioni di servizi caratterizzate da un basso valore aggiunto il contribuente ha la facoltà di valorizzare il servizio aggiungendo ai relativi costi diretti e indiretti un margine di profitto pari al 5%.
Infine, la documentazione connessa all’operazione dovrà, in ogni caso, essere idonea a consentire il riscontro della conformità dei prezzi di trasferimento praticati rispetto al principio di libera concorrenza.