La “Rottamazione” delle cartelle di pagamento

28 Nov La “Rottamazione” delle cartelle di pagamento

L’art. 6 del  Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 in corso di conversione, introduce una forma di  definizione agevolata per le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e relative a ruoli ad essi affidati negli anni dal 2000 al 2015 usufruibile da tutti i contribuenti cd. “Rottamazione delle cartelle di pagamento”.

La nuova disposizione legislativa concede ai soggetti che abbiano ricevuto cartelle di pagamento relative a ruoli affidati ai concessionari della riscossione nel periodo dal 2000 al 2015, la possibilità di estinguere i relativi debiti usufruendo di benefici consistenti nella cancellazione delle sanzioni, degli aggi della riscossione, degli interessi di mora e di dilazione e di altre sanzioni e somme aggiuntive.

Per la definizione del debito da rottamare, al contribuente sarà, quindi, richiesto il pagamento in misura integrale – senza alcuno sconto – delle somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e interessi oltre alle somme maturate quale aggio di riscossione sugli importi da corrispondere a seguito della definizione. Sarà, inoltre, dovuto il rimborso delle spese sostenute dall’ente creditore per le procedure esecutive già azionate, nonché le spese di notifica della cartella.

La rottamazione non opera relativamente ai  debiti per IVA riscossa al importazione, somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, crediti da pronunce di condanna della Corte dei conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie derivanti da sentenze penali di condanna.

La facoltà di definizione può essere esercitata da qualsiasi debitore ancorché abbia già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016. In tali casi, restano definitivamente acquisiti dall’agente della riscossione le somme versate anteriormente alla definizione relative a sanzioni, interessi di dilazione e di mora, sanzioni e somme aggiuntive. Sono ammesse alla rottamazione anche le cartelle già impugnate con ricorso innanzi agli organi giudiziari.

La richiesta di  definizione agevolata dovrà essere presentata agli  sportelli dell’agente incaricato della riscossione o inviata a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata alla Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento entro il prossimo 23 gennaio 2017 con la presentazione dell’apposito Modulo DA1 unitamente ad una copia del documento d’identità del richiedente. Nel detto modello il contribuente dovrà indicare il numero di rate opzionate  per il pagamento in un massimo di quattro e specificare la pendenza di eventuale contenziosi assumendo l’impegno alla rinuncia degli stessi.

Esaminata la domanda l’agente della riscossione comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017  l’ammontare complessivo delle somme dovute inviandogli  i bollettini per il pagamento.

Per fruire della rottamazione il contribuente dovrà pagare integralmente le somme liquidate, talché il mancato, insufficiente o tardivo versamento comporterà la decadenza dell’agevolazione ed i versamenti resteranno acquisisti a titolo di acconto e l’agente della riscossione potrà pretendere il versamento dell’importo  complessivamente dovuto sulla cartella originaria, che non potrà essere ulteriormente rateizzato.