LA REVOCA CAUTELARE ANTE CAUSAM DELL’AMMINISTRATORE DI S.R.L.

29 Giu LA REVOCA CAUTELARE ANTE CAUSAM DELL’AMMINISTRATORE DI S.R.L.

Il Tribunale di Milano, con un’ordinanza dello scorso aprile, torna a trattare il tema della revoca ante causam, a fini cautelari, dell’amministratore di S.r.l. ritenuto colpevole di mala gestio, ritenendola ammissibile.

Preliminarmente, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 2476, comma 3 c.c., “il socio può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi”.

Tale disposizione risulta di non facile interpretazione. In particolare, l’uso del termine “altresì”, da alcuni è stato valutato in stretta connessione con la prima parte della norma, che legittima il socio ad agire in responsabilità contro gli amministratori, mentre da altri è stato inteso come attributivo al socio di un potere aggiuntivo e indipendente dall’azione risarcitoria di merito.

I sostenitori della prima teoria ritengono che l’istanza cautelare di revoca debba necessariamente accedere alla proposizione dell’azione risarcitoria, non essendo dunque possibile proporre tale istanza ante causam e ai soli fini della rimozione dell’amministratore. Il Tribunale di Milano, tuttavia, con ordinanza del 21 aprile 2017, si è espresso in senso contrario, in particolare negando l’esistenza di un nesso di strumentalità tra la domanda di revoca e la pretesa risarcitoria: in altri termini, il diritto al risarcimento dei danni già patiti non è soddisfatto dalla rimozione dell’amministratore e, d’altra parte, può ben essere che si verifichino irregolarità gestionali tali da giustificare la revoca dell’amministratore, ma non immediatamente produttive di danno. Tra l’altro, osserva il Tribunale, se tale ricostruzione dottrinale fosse corretta, la domanda di revoca dell’amministratore, dovendo accompagnarsi alla richiesta di risarcimento dei danni, potrebbe essere proposta solo al fine di evitare l’aggravamento dei danni già prodotti, rimanendo perciò largamente frustrate le esigenze cautelari che la disposizione dovrebbe tutelare.

Avrebbe maggior pregio, allora, la teoria secondo la quale il terzo comma dell’art. 2476 attribuirebbe al socio un autonomo potere cautelare, svincolato dalla proposizione della domanda risarcitoria: tale tesi permetterebbe di maggiormente garantire le esigenze cautelari sottese dalla norma, consentendo di prevenire danni al patrimonio ed all’organizzazione sociale. Inoltre, afferma il Tribunale, seppur in assenza di un’esplicita previsione legislativa che consenta la proposizione di un’azione di merito diretta ad ottenere la revoca dell’amministratore, nondimeno tale azione deve ritenersi ammissibile, essendo implicitamente desumibile dalla corrispondente azione cautelare di revoca oggetto della disposizione citata.