La detrazione IRPEF delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio è usufruibile per l’acquisto del box pertinenziale pagato con mezzo diverso dal bonifico bancario

29 Dic La detrazione IRPEF delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio è usufruibile per l’acquisto del box pertinenziale pagato con mezzo diverso dal bonifico bancario

Con Circolare n. 43 del 18 novembre 2016, in risposta ad un interpello del contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha legittimato la detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di un box auto pertinenziale, anche in assenza delle formalità previste dalla Legge con riguardo alle modalità di effettuazione del pagamento.

Nel caso sottoposto ad esame dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente richiedeva di poter usufruire della detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio avendo acquistato da un’impresa di costruzioni un appartamento ed un box auto pertinenziale il cui prezzo era stato corrisposto mediante assegno bancario.

L’agevolazione in parola è disciplinata dall’art. 16 bis del TUIR e prevede la detrazione dall’Irpef lorda di un importo percentuale delle spese documentate – fino ad un ammontare complessivo per unità immobiliare – sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

La norma prevede che possono usufruire della detrazione d’imposta anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore .

Per l’accesso all’agevolazione l’amministrazione finanziaria richiede che il pagamento delle spese detraibili sua disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, non riconoscendosi la detrazione in assenza dei predetti elementi.

In deroga alle previsioni sopradette, ai fini della fruibilità dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata dichiarando di doversi ritenere superata ogni preclusione formale alla sua applicazione qualora venga soddisfatta la finalità della norma agevolativa individuata nella corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

L’agenzia delle Entrate ha così affermato che nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall’atto notarile, il contribuente deve poter fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario o postale, a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.

A tal fine, al contribuente è richiesto di conservare la documentazione dovendola esibire al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.