27 Dic La Cassazione qualifica come donazione diretta il trasferimento, non di modico valore, di danaro a mezzo bonifico bancario.
Le liberalità effettuate con trasferimento di danaro a mezzo bonifico bancario, così come il trasferimento di valori mobiliari devono essere qualificate come donazione “diretta” e pertanto sono nulle se non vengono effettuato con atto pubblico.
Con pronuncia a Sezioni Unite n. 18725, lo scorso 27 luglio 2017 (ud. 18/07/2017), la Suprema Corte di Cassazione ha riformato la sentenza della Corte d’appello di Trieste, depositata il 20 dicembre 2011.
La vicenda riguardava un trasferimento di valori mobiliari depositati su un conto bancario, eseguito in favore di un terzo in virtù di un ordine in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo l’operazione. Apertasi la successione la figlia del de cuius, agiva in giudizio davanti al Tribunale nei confronti della beneficiaria del trasferimento, chiedendo, per la quota di sua spettanza la restituzione del valore degli strumenti finanziari, ritenendo nulla la donazione.
La Corte d’appello riconduceva la fattispecie nell’ambito della donazione indiretta, per la cui validità non è richiesta la forma dell’atto pubblico.
La questione è stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite che ha cassato la decisione del giudice di secondo grado sulla base dei seguenti principi.
Il contratto tipico di donazione è l’atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione mentre le altre liberalità – dette anche donazioni indirette o liberalità atipiche – risultanti da atti diversi dalla donazione, attuano in via mediata effetti economici equivalenti a quelli prodotti dal contratto di donazione. Nella donazione indiretta la liberalità è la conseguenza non diretta né principale del negozio giuridico avente una causa diversa; essa, se pure è sottoposta alle norme di carattere sostanziale che regolano le donazioni, non sottostà alle norme riguardanti la forma.
A giudizio della Cassazione, il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente svolge una funzione esecutiva di un atto negoziale intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario. Esso non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta. Da ciò deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore.