27 Ott Jobs Act: tra “decreto correttivo” e “legge di stabilità 2017”
Con il D.Lgs. n. 185/2016 entrato in vigore lo scorso 8 ottobre, il Governo ha apportato ulteriori correttivi al Jobs Act al fine di monitorare il ricorso al lavoro accessorio ed adottare sistemi migliorativi volti all’incremento dell’occupazione e alla salvaguardia delle posizioni lavorative in caso di crisi di impresa.
Questa volta nel “mirino” del Governo è entrato in particolare il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher). Il decreto correttivo è infatti la concretizzazione del tentativo per fermare il ricorso irregolare al lavoro accessorio. A partire dall’8 ottobre i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da Euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Ulteriori correttivi sono stati apportati al sistema degli ammortizzatori sociali con lo scopo di incrementare l’occupazione e salvaguardare i posti di lavoro in caso di crisi di impresa. Al riguardo è ora prevista la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi», proprio per favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove e più aggiornate competenze. E’ previsto, poi, l’ampliamento considerevole delle risorse finanziarie non spese che le regioni e le province autonome possono utilizzare per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga (dal 5% al 50% delle risorse economiche non spese).
Nella Legge di Stabilità 2017 troveranno spazio nuove assunzioni agevolate riservate, in particolare ai giovani e ai disoccupati, nonché incentivi per i datori di lavoro che assumano entro la fine del prossimo anno giovani presenti in azienda per stage o tirocini formativi. La misura, in questo caso, dovrebbe consistere in uno sgravio per 36 mesi a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato giovani al termine del tirocinio curricolare se studenti universitari oppure formati grazie all’alternanza scuola-lavoro, purché entro sei mesi dall’acquisizione del titolo.