31 Mag Il pegno “non possessorio”: una nuova garanzia
La nuova figura del pegno mobiliare “non possessorio” sui beni dell’impresa coniuga le esigenze di fabbisogno finanziario con quelle di certezza dei tempi di realizzazione del credito.
Il recente D.L. 3 maggio 2016 n. 59 (c.d. “Decreto Banche”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data) contiene importanti innovazioni in materia di accesso al credito e di accelerazione nel suo recupero.
La novità più significativa è probabilmente rappresentata dall’introduzione del pegno non possessorio, moderna forma di garanzia – limitata ai beni mobili inerenti l’esercizio di impresa – finalizzata a coniugare le pressanti esigenze di fabbisogno finanziario delle attività imprenditoriali con quelle di certezza dei tempi di realizzazione del credito. Un simile istituto presenta indubbi vantaggi rispetto al pegno tradizionale, in quanto potrà esser costituito con una semplice iscrizione nel “registro dei pegni non possessori” (tenuto con modalità informatiche dall’Agenzia delle Entrate), ma, soprattutto, non implicherà per il debitore lo “spossessamento” o perdita d’uso del bene gravato dalla garanzia. In questo modo, l’impresa potrà continuare ad utilizzare tale fattore nel ciclo produttivo.
La fase di escussione, poi, riduce notevolmente i tempi del recupero del credito, consentendo, ad opera dello stesso creditore, una più agevole realizzazione del valore del bene oppignorato. Previo avviso scritto al datore, infatti, il creditore potrà alternativamente:
– vendere i beni oggetto di pegno, trattenendo il corrispettivo sino alla concorrenza dell’importo garantito (e con l’obbligo di restituire l’eventuale eccedenza al debitore);
– escutere i crediti oggetto di pegno sino a concorrenza della somma garantita;
– concedere in locazione il bene, imputando i canoni a soddisfacimento della somma garantita;
– appropriarsi dei beni oppignorati fino a concorrenza del credito (ove previsto nella disciplina contrattuale).
Se da un lato, però, le opportunità offerte dal nuovo pegno non possessorio sono innegabili, dall’altro una figura così agile pone una serie di problemi sull’assetto delle norme civilistiche a tutela dei creditori. Trattandosi di uno strumento ad hoc, pensato per garantire il credito erogato da banche ed intermediari finanziari, il rischio è quello di svuotare di significato le disposizioni che stabiliscono privilegi sul piano privatistico, il tutto a detrimento dell’insieme dei creditori (chirografari e non) e in favore di un certo ceto creditorio.
In definitiva, si tratta di un istituto “futuristico”, indubbiamente perfettibile e di portata incerta sino alla sua definitiva conversione in legge. Il potenziale per il sistema economico è innegabile, ma sarà uno strumento davvero rivoluzionario solo se alla portata di tutti e, in particolar modo, per la (trascurata) categoria dei fornitori.