L’omissione del lavoratore infortunato non esclude la responsabilità del datore di lavoro

27 Ott L’omissione del lavoratore infortunato non esclude la responsabilità del datore di lavoro

La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di infortunio sul lavoro l’omissione del lavoratore non esclude la responsabilità del Datore laddove quest’ultimo non abbia provveduto ad informarlo in modo preciso circa i rischi connessi alla prestazione lavorativa ed alle misure di sicurezza da rispettare.

Con sentenza n. 20051 del 6 ottobre 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di infortunio del lavoratore il Giudice di merito debba soffermare la sua analisi innanzitutto sulla valutazione dell’adempimento da parte del Datore di lavoro dell’obbligo di informare il lavoratore sul rischio specifico della lavorazione e che, a tal proposito, detto obbligo formativo non possa ritenersi assolto attraverso delle indicazioni generiche su come svolgere la lavorazione stessa, demandando in capo al lavoratore l’onere di individuare quale sia il rischio sotteso.

In pratica l’omissione del lavoratore non esclude la responsabilità del Datore laddove quest’ultimo non abbia provveduto ad informarlo in modo preciso dei rischi connessi alla prestazione lavorativa ed alle misure di sicurezza da rispettare.

Nella fattispecie concreta, il lavoratore si era infortunato procurandosi un’ernia del disco, sollevando dei carrelli. Il Datore di lavoro si era difeso affermando che al lavoratore erano state mostrate quali fossero le procedure da rispettare nella fase di movimentazione dei carichi e che proprio quest’ultima era stata debitamente individuata nel documento di valutazione dei rischi.

La Corte di Cassazione ha però stabilito che il Giudice di merito avrebbe dovuto valutare in modo più approfondito l’adempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di informare il lavoratore sul rischio specifico della lavorazione. Secondo la Suprema Corte, infatti, non può ritenersi assolto l’obbligo formativo attraverso la generica indicazione di “svuotare la carriola con il badile per renderla “più leggera” – o piuttosto di non sollevarla “quando era ancora completamente piena” – essendo del tutto evidente che in tal modo la misura precauzionale non era adottata dal datore di lavoro giacché l’ individuazione dei suoi contenuti veniva inammissibilmente demandata allo stesso lavoratore, cui competeva discrezionalmente di stabilire il momento in cui sollevare la carriola senza incorrere nel danno temuto.