Gli emolumenti percepiti dall’amministratore di società per azioni sono pignorabili per l’intero ammontare

02 Feb Gli emolumenti percepiti dall’amministratore di società per azioni sono pignorabili per l’intero ammontare

Con una recentissima sentenza, le Sezioni Unite hanno stabilito che l’amministratore di S.p.A. è legato alla stessa da un rapporto di tipo societario: per il pignoramento dei compensi ad esso spettanti non opera il limite del quinto

La Corte di Cassazione, deliberando a Sezioni Unite, ha risolto un risalente contrasto relativo all’inquadramento del rapporto intercorrente tra la Società per Azioni e i propri amministratori.

All’origine della pronuncia, una domanda di pignoramento dei compensi spettanti all’amministratore di una S.p.A.. Orbene, in tema di pignoramento la normativa vigente prevede che le somme riconosciute a titolo di stipendio o di salario “possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato […], ed in eguale misura per ogni altro credito”. Allo stesso limite di pignorabilità sono soggetti i compensi spettanti in ragione di rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e di altri rapporti di lavoro parasubordinato (ovvero, che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato). E’, invece, ormai pacifico che tale limite non operi con riferimento ai corrispettivi spettanti per contratti di lavoro autonomo o d’opera professionali.

Da tale quadro normativo discendeva la necessità di chiarire a quale tipologia di rapporto lavorativo andasse ricondotto quello dell’amministratore di società per comprendere la pignorabilità o meno del compenso nella sua interezza. Il tema è stato, infatti, oggetto di ampio contrasto sia giurisprudenziale che dottrinale in passato. A fronte di numerose sentenze che hanno qualificato come “parasubordinata” l’attività svolta dall’amministratore, se ne contano altrettante che invece ne hanno affermato la natura autonoma. I giudici di legittimità, nel caso di specie, hanno osservato come il rapporto intercorrente tra amministratore e società per azioni difetti in maniera assoluta del requisito del coordinamento che permea un rapporto di lavoro parasubordinato; viceversa, hanno rilevato come l’amministratore sia “il vero egemone dell’ente sociale”, in quanto titolare in via esclusiva della gestione dell’impresa e di un generale potere di rappresentanza. Secondo la Cassazione l’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è riconducibile al lavoro parasubordinato. Ne deriva che i compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza alcun limite.