Fusioni, scissioni e opposizione dei creditori

29 Set Fusioni, scissioni e opposizione dei creditori

Nel caso in cui i creditori abbiano presentato opposizione, non è possibile redigere l’ atto di fusione o di scissione nell’ipotesi in cui la società provveda ad effettuare presso un Istituto di Credito il deposito di una somma di denaro corrispondente all’ammontare del debito, se non previa autorizzazione del Tribunale.

Nell’ambito delle operazioni di fusione o di scissione, la disciplina normativa vigente (art. 2503 c.c.) prevede la possibilità di redigere l’atto finale dell’operazione anche nell’ipotesi in cui uno o più creditori abbiano proposto opposizione alla stessa fusione o scissione, a patto che le società partecipanti all’operazione depositino in banca una somma di denaro tale da garantire il pagamento dei creditori dissenzienti.

La questione è stata oggetto di un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, stante la possibilità che il deposito delle somme darebbe di anticipare l’atto finale della scissione e, per l’effetto, il completamento dell’operazione.

Sul punto, il Consiglio notarile di Roma, ha precisato – in una massima dello scorso mese di luglio- come, anche a fronte del deposito in parola, non sia possibile perfezionare l’atto di fusione o di scissione nell’ipotesi in cui sia stata promossa opposizione da parte dei creditori, a meno che il Tribunale competente non autorizzi la stipula dell’atto ritenendo non fondato il pericolo di pregiudizio addotto dagli stessi creditori alla base della propria opposizione.

Secondo i notai romani, occorre che il Tribunale valuti le garanzie prestate dalla società – incluso l’eventuale deposito di somme presso gli Istituti di Credito – per verificare che gli interessi dei creditori siano, oltremodo, tutelati. Ciò significa che, di per sé, il deposito in banca non equivale, in automatico, ad una completa tutela del diritto del creditore: spetta, dunque, esclusivamente al Tribunale valutare e verificare se i termini e le condizioni del deposito siano tali da assicurare che le somme depositate a garanzia degli stessi opponenti siano separate rispetto al patrimonio aziendale in modo tale che i creditori abbiano la possibilità di agire in via preferenziale sulle stesse.