EVASIONE FISCALE E CONFISCA: NESSUN AUTOMATISMO.

31 Gen EVASIONE FISCALE E CONFISCA: NESSUN AUTOMATISMO.

La Cassazione si pronuncia in merito aI presupposti oggettivi per l’applicazione della confisca in relazione alle condotte del cd. evasore fiscale “seriale”.

Con sentenza del 21 novembre 2017 n. 53003, la VI Sezione della Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti oggettivi per l’applicazione della misura di prevenzione della confisca (art. 24 cd. codice antimafia) in relazione alle condotte del cd. evasore fiscale “seriale”.

In particolare, la Corte ha precisato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il mero status di evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l’applicazione della confisca, sul presupposto che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l’assoggettabilità a tale misura (artt. 1 e 4 del D. Lgs. 159 del 2011) concernono i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili all’evasore fiscale in sé e per sé considerato.

Il concetto di abitualità rilevante ai fini della pericolosità generica richiede anche – a parere della Corte – il pregresso accertamento in sede penale dell’avvenuta commissione di fatti integranti delitti che danno luogo a proventi illeciti o implicanti l’esercizio di traffici parimenti illeciti (non bastando un qualunque delitto da cui sia derivata una qualche forma di provento).

Quanto alla “serialità” rilevante in materia di prevenzione, deve necessariamente essere considerata l’eventuale intervenuta adesione a meccanismi di conciliazione fiscale nei periodi di tempo considerati.