02 Feb Decreto fiscale: nuovi termini per rettificare le dichiarazioni
Le nuove regole introdotte in tema di dichiarazione integrativa semplificano la frammentaria disciplina previgente e rendono più equilibrato il rapporto tra Fisco e contribuenti.
Il recente D.L. n. 193/2016 ha razionalizzato il regime delle dichiarazioni integrative dei redditi, dell’IRAP, dell’IVA e del sostituto d’imposta, generalizzando il ricorso correttivo a prescindere dalla tipologia di errore od omissione.
In relazione a tal ultimo aspetto, la prima fondamentale modifica introdotta dal decreto riguarda il termine entro cui il contribuente potrà intervenire per correggere l’errata rappresentazione della propria situazione contributiva.
Il sistema previgente contemplava due diversi termini, a seconda che fosse il Fisco oppure il dichiarante ad accorgersi dell’errore. Mentre il primo poteva procedere alle rettifiche d’ufficio entro i più generali termini dell’accertamento, a quest’ultimo veniva data unicamente la facoltà di emendare in proprio favore la dichiarazione nel ristretto termine di dodici mesi. Il legislatore, superando questo squilibrio, ha unificato i termini richiamati, che risultano oggi coincidenti con il termine di decadenza disposto per l’accertamento in rettifica – ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione – e danno più tempo al contribuente per adeguare il maggiore o il minor debito d’imposta alla realtà fiscale.
La nuova disciplina avrà, inoltre, l’effetto pratico di “assorbire” l’istanza di rimborso prevista dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Dal punto di vista operativo, l’odierna dichiarazione integrativa a favore possiede un contenuto più ampio dell’istanza e, oltretutto, con un termine per la sua presentazione all’autorità fiscale più esteso (cinque anni a fronte dei 48 mesi concessi per domandare il rimborso).
Al di là dei pregi operativi insiti nelle richiamate semplificazioni, l’emendabilità delle dichiarazioni attraverso l’integrazione prospetta alcune criticità nel campo dell’imposizione indiretta. In virtù del meccanismo di traslazione d’imposta impiegato nel sistema del valore aggiunto, infatti, la rettifica delle dichiarazioni IVA non potrà prescindere dalla tutela dell’interesse erariale e dovrà essere esclusa laddove non sia garantito il ristorno dell’ammontare della maggior imposta applicata erroneamente dal dichiarante (con evidente indebito arricchimento ai danni del Fisco).