IL CONCORDATO IN BIANCO NEL PROGETTO DI RIFORMA DELLA CRISI DI IMPRESA

29 Mar IL CONCORDATO IN BIANCO NEL PROGETTO DI RIFORMA DELLA CRISI DI IMPRESA

La commissione Rordorf ha presentato la bozza dei decreti attuativi della legge n. 155/2017, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza: il concordato con riserva sopravvivrà alla riforma?

Ai sensi dell’articolo 161, comma 6, L. Fall., l’imprenditore può depositare il ricorso contenente la sola domanda di concordato, gli ultimi tre bilanci e l’elenco dei creditori, riservandosi di presentare la proposta, il piano e il resto della documentazione richiesta entro un termine fissato dal giudice: si tratta del c.d. concordato “in bianco” o con riserva, che permette al debitore di fruire degli effetti favorevoli dell’approvazione del piano di concordato, quali il congelamento delle azioni intentate dai creditori, anche prima che tale approvazione sia intervenuta.

Tuttavia, secondo molti operatori del diritto, lo strumento del concordato con riserva è stato spesso abusato da parte degli imprenditori in crisi ed ha rappresentato un modo per “guadagnare tempo” a discapito dei creditori.

Da un preliminare studio dello schema di riforma predisposto dalla commissione guidata da Renato Rordorf, sembrerebbe che tale situazione sia presto destinata a cambiare. Nel progetto del c.d. “Codice della Crisi d’Impresa”, difatti, rimangono poche tracce del concordato con riserva, tanto che lo stesso parrebbe destinato ad una sostanziale abolizione, fatta salva la concessione di un termine molto breve  per il completamento della domanda.

L’art. 41 dello schema dispone che “La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza prevista dal presente codice è proposta con ricorso del debitore”. Nella primissima fase di avvio della procedura, pertanto, sarebbe sufficiente la mera presentazione della domanda, anche se non accompagnata dai documenti richiesti per la valutazione e l’approvazione della procedura; tuttavia, la domanda dovrà essere completata con il deposito di tutta la documentazione già in sede di costituzione alla prima udienza, fissata dal tribunale nel termine di trenta giorni dal deposito del predetto ricorso.

In conclusione, a norma delle disposizioni contenute nello schema di riforma, il debitore non avrà più modo di ottenere i termini attualmente previsti per il deposito della documentazione – termini che oggi possono giungere fino a 180 giorni dalla data di presentazione della domanda – e conseguentemente diminuiranno anche le chance per ottenere, medio tempore, un accordo con i creditori.