09 Lug Con il cd. “Decreto dignità” approvato o scorso 2 luglio, il Consiglio dei Ministri ha previsto l’introduzione di misure minime, destinate a persone fisiche e imprese, volte a favorire la semplificazione fiscale
Il titolo IV del Decreto Legge in esame, intitolato alle misure in materia di semplificazione fiscale, si compone di tre articoli che specificamente riguardano redditometro, spesometro e split payment.
In particolare, l’articolo 9, revisiona lo strumento del redditometro di cui all’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria procede alla rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche quando il reddito effettivo risulta superiore a quello dichiarato dal contribuente.
Lo strumento prevede la determinazione “sintetica” del reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva individuati mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza.
In seguito alla modifica introdotta con il Decreto del 2 luglio, al fine di identificare gli elementi indicativi per la determinazione sintetica del reddito, il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà obbligatoriamente consultare l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.
Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 settembre 2015, che attualmente disciplina il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva è stato abrogato e è non ulteriormente applicabile ai controlli relativi all’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi.
Con il successivo articolo 10, il Consiglio dei Ministri ha modificato i termini di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute cd. “spesometro”, posticipando l’invio dei dati relativi al terzo trimestre del 2018 al 28 febbraio 2019 anziché entro il secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Sono state, inoltre, fissate le scadenze per l’invio dei dati per i contribuenti che scelgano la trasmissione semestrale dei dati: entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.
Da ultimo, l’articolo 11 ha abrogato le norme in materia di Split payment con riferimento alle prestazioni di servizi rese alla pubblica amministrazione quando soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto o d’imposta.