31 Ott Cassazione: inadempienze in materia di sicurezza e perdita delle agevolazioni contributive
Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che il mancato rispetto di disposizioni finalizzate alla tutela della sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro, siano esse di natura formale ovvero sostanziale, comporta automaticamente per il datore di lavoro la perdita di agevolazioni contributive, ciò, in quanto la norma non lascia spazio ad una valutazione circa il grado della violazione.
Con la sentenza n. 21053/2017 dell’11 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che il mancato rispetto di disposizioni anche di natura formale e non sostanziale finalizzate alla tutela della sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro, comporta la perdita di agevolazioni contributive in quanto la norma non lascia spazio ad una valutazione circa il grado della violazione.
Nella fattispecie concreta, il Datore di lavoro aveva affermato che i benefici contributivi erano subordinati all’osservanza delle norme dettate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, cioè, alla tutela sostanziale dei corrispondenti interessi costituzionalmente garantiti che non potevano ritenersi pregiudicati dall’eventuale mero ritardo della comunicazione del nominativo del responsabile, ovverosia, da un inadempimento di carattere meramente formale. Sottolineava il Datore di lavoro, infatti, che si era trattato di mero ritardo della comunicazione e non già di inosservanza delle misure di sicurezza.
La suddetta tesi non ha però trovato accoglimento. La Cassazione, infatti, ha ritenuto che la norma in tema di sicurezza pone una serie di adempimenti tutti inderogabili posti a protezione di diritti costituzionalmente garantiti ed in tale contesto “la designazione di un soggetto garante dell’osservanza degli obblighi di prevenzione e protezione è presidio della corretta e completa applicazione delle misure adottate in ragione dei requisiti di idoneità che lo stesso deve possedere e delle conseguenze di carattere sanzionatorio che discenderebbero dalla mancata applicazione del piano di sicurezza”. Detto ciò, la Corte ha poi affermato che “La comunicazione alla ASL e all’Ispettorato del lavoro della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quale oggetto di una specifica obbligazione a carico del datore di lavoro, ai sensi del dlgs n 626/1994 art 8 , comma 11, è peraltro inquadrata dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. cit., alla stregua di una contravvenzione, per la quale datore di lavoro e dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni Lit., a riprova ulteriore, anche in un’ipotizzata lettura estensiva del requisito della formalità della violazione, che è confutabile la tesi che vorrebbe ascrivere tale sostanziale illecito ad un alveo di irregolarità tipizzabili nel novero di quelle solo formali, cioè non incidenti sul funzionamento sostanziale delle tutele e delle protezioni sulla sicurezza e la salute perseguite dal complesso legislativo n. 626.”
Per le considerazioni che precedono la Cassazione ha confermato quanto precedentemente affermato dal Giudice di merito, confermando, quindi, la perdita delle agevolazione contributive per il Datore di Lavoro.