28 Giu ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI
Il trattamento agevolato ai fini delle imposte sui redditi e IRAP applicabile in caso di cessione o assegnazione di beni ai soci è illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26/E del 1 giugno 2016.
Con circolare n. 26/E del 1 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni per l’applicabilità del regime fiscale agevolato che consente, entro il 30 settembre 2016, l’assegnazione o la cessione ai soci di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività d’impresa.
Le disposizioni agevolative riguardano esclusivamente i beni non utilizzati ai fini del ciclo economico alla data dell’atto di assegnazione. Sono quindi agevolabili anche i beni per i quali è stato effettuato, in prossimità della data di assegnazione, il cambiamento di destinazione d’uso.
L’agevolazione consiste nella facoltà di assegnazione o cessione di un bene aziendale mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%, ovvero al 10,5% per le società considerate non operative, da applicarsi alla differenza tra il prezzo di cessione o il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta deve essere preso come riferimento il valore normale del bene quando il prezzo di cessione è concordato in misura inferiore.
Su richiesta della società, il valore degli immobili può essere determinato applicando alle rendite catastali i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall’art. 52, comma 4, primo periodo, D.P.R. n. 131/1986.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato per il 60% entro il 30 novembre 2016 e il restante 40% entro il 16 giugno 2017.
Per le assegnazioni e cessioni di beni agevolate, se soggette all’imposta di registro in misura proporzionale, le aliquote di tale imposta sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa, mentre la disciplina IVA resta quella ordinaria.
Il perfezionamento dell’intera operazione si ha con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi.