29 Mar Appalto: sì alle direttive impartite dall’appaltante nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore se previste nel contratto d’appalto
Con una recente ordinanza del 13 marzo 2018, il Tribunale di Trento ha ritenuti compatibili con l’appalto sia l’esercizio del potere di individuazione del contenuto e delle modalità temporali e tecniche di esecuzione dell’opera o del servizio da parte dell’appaltante, a condizione che ciò sia stato previsto nel contratto d’appalto, sia il controllo e la verifica dello svolgimento dei lavori.
Nonostante fino ad oggi l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e di controllo dell’appaltante sia sempre stato considerato uno dei principali indici per valutare la genuinità di un appalto, il Tribunale di Trento, sezione lavoro, con un’ordinanza del 13 marzo 2018 ha ritenuti compatibili con l’appalto genuino sia l’esercizio del potere di individuazione del contenuto e delle modalità temporali e tecniche di esecuzione dell’opera o del servizio da parte dell’appaltante, a condizione che fosse stato previsto nel contratto d’appalto, sia il controllo e la verifica dello svolgimento dei lavori.
Ciò vuol dire, che, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, non sarà più sufficiente che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni ai dipendenti dell’appaltatore, occorrendo invece verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro o, invece, alle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio, o dell’opera, o al risultato dell’attività, predeterminate nel contratto d’appalto. Nel secondo caso, infatti, tali disposizioni potrebbero risultare compatibili con il contratto in essere tra appaltante ed appaltatore.
Nel caso analizzato dal Giudice di Trento, si discuteva di un appalto endoaziendale di un servizio di redazione giornalistica, nell’ambito del quale, il lavoratore rivendicava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Società appaltante e la conseguente illegittimità della sua cessazione.
Il Giudice, però, ha ritenuto genuino l’appalto ed ha rigettato tutte le domande proposte nei confronti dell’appaltante, in quanto, le modalità di esecuzione delle prestazioni rese sono risultate, all’esito dell’istruttoria, conformi alle previsioni del contratto d’appalto e non conseguenza dell’esercizio di poteri unilaterali da parte dell’appaltante.