29 Giu AMPLIAMENTO DELLA CORRUZIONE TRA PRIVATI
L’articolo illustra le novità in materia di corruzione tra privati introdotte con il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 di Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo, entrato in vigore lo scorso 14 aprile.
Le novità principali in materia di corruzione tra privati, introdotte con il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38, riguardano la modifica dell’art. 2635 codice civile ampliando l’elenco dei soggetti possibili autori del reato: oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, sono ora punibili anche coloro che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.
Sono state estese anche le possibili condotte incriminate: nella corruzione passiva si punisce anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti, qualora ad essa segua la conclusione dell’accordo corruttivo; nella corruzione attiva viene ricompresa anche l’offerta delle utilità non dovute da parte dell’estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto corrotto. In entrambi i casi il reato può essere commesso anche per interposta persona.
Non si richiede più che la condotta criminosa “cagioni nocumento alla società” trasformando la fattispecie da reato di danno a reato di pericolo, con la conseguenza che la punibilità è prevista anche se la corruzione abbia portato beneficio all’azienda.
La seconda importante novità consiste nell’introduzione del nuovo art. 2635-bis codice civile che punisce anche la semplice istigazione alla corruzione tra privati, anch’essa procedibile a querela di parte e sanzionata con le medesime pene ridotte di un terzo.
Sul piano delle pene accessorie, il nuovo art. 2635-ter codice civile, in caso di condanna per il reato di cui all’art. 2635 c.c., prevede in ogni caso “l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635-bis, secondo comma”.
La nuova normativa modifica anche le sanzioni ex 231/2001 prevedendo, nel caso del corruttore, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma del nuovo articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote, oltre alle sanzioni interdittive previste dal Decreto 231/2001 nei casi di responsabilità dell’ente.