20 Mar Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: le novità di rilievo penale.
In Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 (Supplemento Ordinario) è stato pubblicato il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.
Le novità di rilievo penale sono disciplinate agli articoli da 322 a 345 del Titolo IX del nuovo Codice, intitolato “Disposizioni Penali”.
La prima novità è terminologica: nelle disposizioni penali non si parla più di “fallimento” (e di “fallito”), termine che viene sostituito con quello di “liquidazione giudiziale”. Le norme sono state conseguentemente modificate nel lessico, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose.
Sul piano più strettamente sostanziale, le novità sono limitate e possono essere sintetizzate sulla base dell’analisi fornita dal Servizio Studi del Senato:
- al capo I (reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale), viene espressamente abrogato l’art. 221 legge fallimentare, che prevede che in caso di applicazione del rito sommario nel fallimento, le pene per la bancarotta, il ricorso abusivo al credito e la denuncia di creditori inesistenti sono ridotte di un terzo; l’art. 373 del provvedimento abroga espressamente tale disposizione che fa riferimento al non più attuale rito sommario.
- al capo II (reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale) viene espressamente abrogato l’art. 235 da parte del sopra citato art. 373 della disciplina penale per l’omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari al presidente del tribunale, obbligo non più in vigore (art. 235 L. Fall.).
- Al capo IV (reati commessi nelle procedure di sovraindebitamento e di composizione della crisi), nel nuovo art. 344: – viene omesso, tra i reati di falso del debitore, il riferimento al reato di omissione di beni dell’inventario (nella domanda di liquidazione di cui all’art. 14 della vigente legge n. 3 del 2012, sul sovraindebitamento); il nuovo comma 2 sanziona il debitore incapiente che, per accedere all’esdebitazione produce documenti falsi o contraffatti o distrugge quelli che permettono la ricostruzione della propria situazione debitoria.
- Infine, dal nuovo art. 345vengono sanzionate le falsità nelle attestazioni dei componenti degli organismi di composizione della crisi (OCRI) relative ai dati aziendali del debitore che voglia presentare domanda di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti (crf art. 19, co. 3).
L’entrata in vigore del provvedimento è differita di 18 mesi dalla pubblicazione (agosto 2020), mentre una specifica norma transitoria (art 389) stabilisce che la disciplina attualmente vigente (Regio Decreto n. 267/1942) continuerà ad essere applicata in relazione ai fallimenti dichiarati prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo in esame o le cui procedure siano pendenti a tale data.