AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO: I DOCUMENTI DI TRASPORTO NON CONFERISCONO DATA CERTA ALLE FATTURE

20 Feb AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO: I DOCUMENTI DI TRASPORTO NON CONFERISCONO DATA CERTA ALLE FATTURE

La certezza della data di una fattura, nei riguardi del curatore fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto alla medesima relativi, ove essi, a propria volta, non abbiano data certa e siano come tali opponibili al fallimento.

Come ben noto, la disciplina fallimentare prevede, salve alcune eccezioni, che con il patrimonio del fallimento possano essere soddisfatti solo i crediti sorti anteriormente o contestualmente alla data di dichiarazione del fallimento. Partendo da tale assunto, i giudici di legittimità hanno da tempo affermato che i documenti comprovanti il credito debbono avere data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 2704 c.c. Tale disposizione, difatti, stabilisce che la data della scrittura privata non autenticata non è certa e computabile riguardo ai terzi (quali il curatore di un fallimento), fino al giorno in cui non si verifica un fatto tale da stabilire in modo certo l’anteriorità della formazione del documento: ad esempio, la registrazione dell’atto.

Nel caso in esame, Il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione proposta dall’asserito creditore nei confronti del Fallimento avverso il diniego di ammissione al passivo di un credito derivante dalla fornitura e posa in opera di prodotti per l’edilizia. A sostegno della propria decisione, il Tribunale ha rilevato che la fattura prodotta a riprova del credito, seppur non avente data certa, era accompagnata da documenti di trasporto ad essa riferibili e sottoscritti dal vettore. Ritenendo che i documenti di trasporto avessero data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c., il giudice di prime cure ha esteso tale caratteristica alla fattura collegata, così considerandola opponibile al Fallimento.

La decisione è stata impugnata innanzi alla Suprema Corte dal curatore del Fallimento, il quale ha evidenziato – tra l’altro – come il Tribunale avesse attribuito data certa alla fattura attraverso dei documenti privi di efficacia probatoria e, in ogni caso, neppure essi dotati di data certa. Tale censura è stata ritenuta meritevole di accoglimento. Difatti, hanno chiarito i giudici, se da una parte è vero che l’articolo 2704 c.c. rimette al giudice la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto idoneo a dimostrare la data certa del documento probatorio, dall’altra parte è altrettanto vero che la certezza della data di una fattura non può essere desunta da documenti di trasporto, ove essi, a propria volta, non abbiano data certa. In altre parole, se la certezza della data riportata sui documenti di trasporto non è supportata da elementi fattuali idonei, da tali documenti non si potrà logicamente desumere la certezza della data di formazione di altre scritture non autenticate.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1389 del 18 gennaio 2019, ha pertanto cassato la sentenza del Tribunale riconoscendo l’inopponibilità della fattura al Fallimento ricorrente.