23 Gen Riforma delle procedure concorsuali: il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Dopo il passaggio parlamentare e l’ottenimento dei pareri di Camera, Senato e Consiglio di Stato, è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto delegato approntato per dare attuazione alla Legge 19 ottobre 2017, n. 155.
La riforma del diritto fallimentare – iniziata con l’istituzione della Commissione Rordorf nel 2015 – sembrerebbe aver trovato il proprio compimento con la recente approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. Quest’ultimo, tuttavia, potrebbe conoscere ancora qualche modifica prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, in ogni caso, entrerà in vigore soltanto 18 mesi dopo tale formalità (Art. 389 del Codice).
Nell’attesa di ulteriori sviluppi, deve sottolinearsi come la riforma in esame risulti caratterizzata da una scelta di fondo ben definita, e cioè quella di creare una disciplina organica in cui gli strumenti messi a disposizione dal legislatore sono tesi ad evitare l’irreversibilità del fallimento e, conseguentemente, ad anticipare i rimedi normativi e le tutele di legge nelle situazioni di difficoltà finanziaria delle imprese. Non è casuale, infatti, che nel provvedimento del Consiglio dei Ministri i termini “fallimento”, “procedura fallimentare” e “fallito” siamo menzionati per disporne la sostituzione con le espressioni “liquidazione giudiziale”, “procedura di liquidazione giudiziale” e “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale”, ancorché con salvezza della continuità delle fattispecie vigenti (Art. 349 del Codice).
In questa direzione, si inserisce una delle novità più rilevanti del nuovo Codice: l’introduzione di un sistema procedure di “allerta” e di “composizione assistita della crisi” (Artt. 12-25 del Codice), finalizzate alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa (sulla scorta di specifici indicatori, volti a misurare la gravità del dissesto in relazione al tipo di impresa), nonché alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione sotto la supervisione di un apposito organismo (detto “OCRI”), con il compito di fornire consulenza specialistica e assistere e guidare l’imprenditore nelle trattative con i creditori. Sul punto, il testo approvato contempla l’istituzione di un Albo di soggetti abilitati – costituiti anche in forma associata o societaria – destinati a far parte dei collegi nominati dall’OCRI e, del pari, a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore (Art. 356 del Codice).
Il decreto approvato in attuazione della L. 155/2017 prevede, inoltre, di armonizzare le procedure ad oggi esistenti nei casi in cui la situazione di crisi o insolvenza colpisca i redditi da lavoro subordinato, con meccanismi di tutela dell’occupazione e del reddito (Art. 189 del Codice). Da ultimo, si segnala un evidente favor del legislatore per i piani che comportano la continuità aziendale: solo se le procedure di composizione assistita non dovessero avere esito positivo, potrà farsi ricorso ai tradizionali istituti concorsuali (che divengono una sorta di extrema ratio). Anche in questo caso, però, traspare il dichiarato obbiettivo di semplificazione delle procedure esistenti, oltreché di riduzione di costi e tempistiche.