GLI ADEMPIMENTI IVA CONNESSI ALL’INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA

29 Mar GLI ADEMPIMENTI IVA CONNESSI ALL’INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA

Con il comma  909 della legge di bilancio 2018, il legislatore ha introdotto l’obbligo generale della fatturazione elettronica per tutti gli operatori economici soggetti IVA  a partire dal 1 gennaio 2019 e già dal 1 luglio 2018  per alcune fattispecie di operazioni IVA.

L’obbligo di emettere fatture elettroniche, già previsto per le operazioni rese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni è stato generalizzato a tutti gli operatori economici IVA, diversi da coloro che rientrano nel cd. “regime dei minimi”, a partire dal 1 gennaio 2019.

Da detta data, i titolari di partita IVA dovranno documentare le operazioni rilevanti ai  fini dell’imposta sul valore aggiunto esclusivamente mediante emissione di fattura elettronica, mentre, l’emissione della fattura in forma cartacea non sarà ulteriormente ammessa.

L’obbligo riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e rese sia nei confronti di altri operatori economici identificati ai fini IVA in Italia (con partita IVA italiana) sia nei confronti di privati consumatori finali.

La fattura elettronica è un documento creato nell’apposito formato “.xlm”, firmato digitalmente e recante una marca temporale che dovrà essere trasmessa attraverso un’apposita piattaforma informatica gestita dall’Agenzia delle Entrate.

Le fatture cartacee saranno ancora ammesse per le sole operazioni con soggetti non residenti, tuttavia, le stesse operazioni dovranno essere segnalate, con cadenza mensile, all’Agenzia Entrate mediante apposita comunicazione.

L’obbligo di fatturazione elettronica è anticipato al 1 luglio 2018 per le cessioni di carburanti per motori e per le prestazioni rese nell’ambito di subappalti pubblici. Dalla stessa data non saranno più utilizzabili le schede carburante e gli acquisti di carburante da parte di soggetti passivi IVA dovranno essere documentati con la fattura elettronica oltre che  mediante mezzi di pagamento tracciabili ai fini della deducibilità e detraibilità dell’IVA.