29 Mar Responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio del dipendente della subappaltatrice
Con sentenza n. 52129 del 3 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna del datore di lavoro di una società per l’infortunio occorso al dipendente di una ditta subappaltatrice a cui erano state affidate le attività di carico e scarico della merce.
Ancora una volta, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui il datore di lavoro, soggetto destinatario degli obblighi di prevenzione, è costituito garante non solo della incolumità fisica dei propri lavoratori dipendenti, ma anche delle persone estranee all’ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l’infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza.
In particolare – motiva la Corte – ai fini dell’affermazione della responsabilità, “non hanno alcun rilievo la posizione del lavoratore vittima di infortunio, né le mansioni svolte da tale dipendente, posto che l’osservanza degli obblighi di sicurezza imposti normativamente prescinde dalla qualità di lavoratore subordinato dell’infortunato, potendo la parte lesa esser anche del tutto estranea al ciclo produttivo o al mondo imprenditoriale, purché frequenti l’azienda per motivi collegati in qualunque modo all’attività della stessa”.
Nel caso di specie, La Suprema Corte ha confermato anche la condanna dell’ente precisando che la condotta illecita era stata tenuta nell’interesse della società – che avrebbe dovuto affrontare oneri e costi aggiuntivi per gli adeguamenti antinfortunistici – e che non ricorrevano le condizioni di esonero di responsabilità previste dall’art. 6 del D. Lgs. 23172001 non essendo stato adottato alcun modello organizzativo idoneo a prevenire reati quali quello oggetto del procedimento.