31 Gen ABUSO DELL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO: NON È NECESSARIA LA PREVENTIVA ESCUSSIONE DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA
La Corte di Cassazione con, sentenza n. 29139 del 5 dicembre 2017, chiarisce la portata dell’art. 2497, comma 3, c.c., in tema di responsabilità della capogruppo per abuso dell’attività di direzione e coordinamento di società.
Prima di esaminare il caso di specie, è utile introdurre brevemente la disciplina oggetto della controversia. L’art. 2497 c.c. stabilisce che “le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale […]”. In altre parole, la società capogruppo che persegua i propri interessi a discapito della società controllata e in violazione dei principi di corretta gestione, è tenuta a risarcire il danno arrecato. Il comma 3 della disposizione in esame precisa che sono legittimati ad agire contro la controllante i soci della controllata, purché non siano già stati soddisfatti da quest’ultima.
In passato, parte della giurisprudenza aveva interpretato tale ultimo comma nel senso di imporre un onere, in capo ai soci danneggiati, di agire preventivamente contro la società controllata; l’azione di responsabilità contro la società controllante, dunque, veniva ritenuta ammissibile solo a seguito del (vano) esperimento della stessa azione contro la società eterodiretta.
Questa linea interpretativa era stata accolta anche dai giudici di merito del caso qui presentato, i quali avevano ritenuto improcedibile la domanda di risarcimento avanzata dai soci della controllata, dal momento che gli stessi avevano agito direttamente contro la società controllante.
Tale decisione, tuttavia, è stata ribaltata dalla Corte di Cassazione, che si è preoccupata di chiarire la portata interpretativa dell’art. 2497 c.c. Secondo i giudici di legittimità, l’azione dei soci contro la controllante non sarebbe affatto subordinata alla preventiva escussione della società eterodiretta danneggiata; la ratio del 3° comma dell’art. 2497 sarebbe, piuttosto, quella di impedire che i soci possano soddisfarsi due volte, prima sul patrimonio della controllata e poi su quello della controllante. Pertanto, deve ritenersi improcedibile la domanda dei soci che siano già stati risarciti dalla controllata; ma qualora ciò non sia accaduto, ben potranno i soci agire direttamente verso la società che esercita attività di direzione e coordinamento, al fine di ottenere da questa il risarcimento per il pregiudizio arrecato.