27 Dic L’iscrizione ipotecaria non preceduta dal preavviso è illegittima
I giudici di legittimità tornano sul tema della riscossione coattiva delle imposte, ribadendo che l’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria.
Il 4 dicembre 2017, con l’ordinanza n. 28989, la sezione tributaria della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla violazione del diritto alla partecipazione del contribuente al processo tributario, in accoglimento del ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria con la sentenza n. 167/1/2916.
In particolare, nel caso in esame, i giudici di legittimità hanno richiamato un recente orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite, secondo cui, in materia di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione Finanziaria è sempre tenuta a comunicare al contribuente la propria intenzione a procedere all’iscrizione di ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973 – nella formulazione vigente “ratione temporis” al momento del presunto illecito – concedendo allo stesso un termine prima di poter procedere con l’iscrizione medesima. Detto termine potrà essere determinato, in coerenza con analoghe disposizioni normative, nella misura di trenta giorni, che servono al soggetto tenuto al pagamento del tributo per presentare eventuali osservazioni oppure per effettuare il pagamento.
L’omessa concessione del termine, nonché la connessa mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, secondo l’interpretazione della Corte, comportano la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto di partecipazione al procedimento, garantito, oltreché sul piano costituzionale, anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, fermo restando che, stante la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla relativa declatoria giudiziale d’illegittimità.
Ne consegue, che, ove le amministrazioni territoriali procedessero senza il dovuto preavviso, l’iscrizione ipotecaria non potrà che essere dichiarata illegittima.