31 Ott LA NULLITA’ DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO REDATTO IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PRECISIONE E CORRETTEZZA
Con una recente sentenza, il Tribunale di Torino, in applicazione del principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, ha ritenuto nulla la delibera assembleare di approvazione del bilancio di una società di capitali per violazione dei principi di precisione e correttezza ex art. 2423, comma 2, c.c.
Con la sentenza emessa in data 13 luglio 2017, la Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Torino ha dichiarato nulla la delibera assembleare di approvazione del bilancio di una società di capitali, poiché questo era stato redatto senza rispettare i principi di precisione e correttezza dettati dall’articolo 2423, comma 2, c.c..
In particolare, la decisione dei Giudici è stata motivata non soltanto dalla violazione dei detti criteri di precisione e correttezza ma anche dalla divergenza tra quanto rappresentato nel bilancio e il risultato effettivo dell’esercizio, che, di fatto, impediva sia ai soci che ai terzi di conoscere la reale situazione patrimoniale ed economica della società.
Il Tribunale di Torino, in conformità con il principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 4120/2016 della Corte di Cassazione, ha infatti ritenuto che “il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, comma 2, c.c., è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte”.
Inoltre, dalla violazione dei principi di redazione del bilancio non è conseguita soltanto la nullità della delibera di approvazione ma anche l’invalidità per impossibilità dell’oggetto di tutte le successive deliberazioni sul capitale, in quanto basate su una perdita di capitale sociale mai verificatasi.