31 Ott Applicabilità del ravvedimento operoso ai casi di verifica fiscale con accertamento di errori sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito.
Con Risoluzione n. 131 del 23 ottobre 2017, l’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito sottopostole con riferimento all’applicabilità della riduzione a 1/3 delle sanzioni, ex articolo 1, comma 4 del D.lgs 18 dicembre 1997 n. 471, nei casi di ravvedimento operoso per la regolarizzazione della sanzione afferente la violazione di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito rilevata durante la verifica fiscale.
Nella fattispecie oggetto di parere dell’Agenzia delle Entrate, in seguito ad attività ispettiva dell’Ufficio, veniva rilevata la non corretta deduzione di costi, negli anni d’imposta dal 2012 al 2015, a causa di un errore legato all’imputazione temporale di elementi negativi di reddito. L’Agenzia emetteva un avviso di accertamento per l’anno 2012 con il quale veniva comminata la sanzione per infedele dichiarazione, ridotta di un terzo ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Poiché il medesimo errore era stato rilevato anche nei periodi d’imposta successivi al 2012, la società ha chiesto all’Agenzia di poter regolarizzare la violazione, ravvedendo la sanzione con la riduzione delle sanzioni a 1/3.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa a favore dell’autonoma regolarizzazione della violazione da parte del contribuente ravvedendo la sanzione, nella misura ridotta, di cui al citato articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997, in relazione alle annualità 2013, 2014 e 2015 sulla base del fatto che la violazione risultava già contestata e qualificata dall’Amministrazione finanziaria relativamente al periodo d’imposta 2012.
In merito, L’Agenzia ha chiarito che l’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ha introdotto, nell’ambito della disciplina dell’infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, due “circostanze attenuanti” che dispongono la riduzione di un terzo della sanzione base (dal 90 al 180%) e si applicano solo qualora il contribuente non abbia posto in essere condotte fraudolente, se alternativamente:
– la maggiore imposta o il minore credito accertati siano complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000;
– l’infedeltà sia conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente.
Presupposto per la piena operatività della riduzione sanzionatoria è la presenza di un’attività di controllo da parte degli organi accertatori, volta a verificare che l’infedeltà commessa dal contribuente sia caratterizzata dall’elemento soggettivo della colpevolezza, dall’assenza di frode e costruita attraverso una condotta non insidiosa per l’Amministrazione finanziaria.
Nel caso esaminato, l’Agenzia ha dichiarato che l’errore era già stato rilevato dall’Ufficio con riguardo ad una annualità e reiterato nei periodi d’imposta successivi, pertanto la violazione risultava già inquadrata dall’organo accertatore come “errata imputazione temporale” e, pertanto applicabile l’agevolazione della riduzione ad un terzo sulla sanzione.