01 Ago Antiriciclaggio: nuova disciplina in vigore dal 4 luglio
Il D.Lgs. n. 90/2017- recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – allinea la normativa nazionale alla IV Direttiva Antiriciclaggio (2015/849/UE), introducendo nuovi adempimenti per gli operatori e un rinnovato sistema sanzionatorio.
Dal 4 luglio 2017 è in vigore la nuova disciplina antiriciclaggio introdotta dal D.Lgs. n. 90/2017, che, modificando il testo del D.Lgs. n. 231/2007 e il relativo impianto applicativo, interviene adeguando il quadro domestico alla normativa comunitaria.
Diverse sono le novità previste dal decreto, ma numerose disposizioni dovranno attendere prima di trovare concreta applicazione. A tal riguardo, il decreto prevede un periodo entro il quale dovranno essere emanati diversi provvedimenti attuativi.
Tra gli interventi più rilevanti, in particolare, il legislatore italiano ha previsto l’istituzione – entro 12 mesi, con decreto congiunto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico – di un’apposita comunicazione da effettuare al Registro delle imprese attraverso la quale saranno centralizzati e resi accessibili alle autorità competenti i dati e le informazioni circa la titolarità effettiva di imprese e trust domestici. L’intento è quello di creare una sorta di “Registro dei titolari effettivi”, al doppio fine di accrescere la trasparenza (anche fiscale) dei soggetti cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta di attività economiche e di contrastare i fenomeni di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Significative sono anche le modifiche in materia di adeguata verifica della clientela. Da un lato, infatti, è stato ampliato il perimetro delle “persone politicamente esposte” (PEPs) – che ora ricomprende anche gli esponenti delle c.d. aziende “municipalizzate” (di comuni e città metropolitane con più di 15 mila abitanti) e i direttori generali di ASL, aziende ospedaliere e altri enti del sistema sanitario nazionale – e, dall’altro, la nuova formulazione della nozione di “titolare effettivo” impone di identificare sempre tale figura in tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Sul fronte delle sanzioni, infine, il decreto impone sia conseguenze penali che amministrative. Con riferimento ai profili penali, è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni (con multa da Euro 10.000 a 30.000) per tutti coloro che, in occasione degli obblighi di adeguata verifica, utilizzino dati o informazioni false; per quanto riguarda le sanzioni amministrative, invece, pare di rilievo la previsione con cui sono punite le violazioni degli obblighi di conservazione documentali relativi alle procedure di adeguata verifica e di astensione: in questi casi i soggetti obbligati rischiano una sanzione che va da Euro 2.500 a 50.000 (nei casi di violazioni gravi e ripetute).