Reato colposo e responsabilità dell’ente ex D. Lgs 231/2001: una interessante pronuncia di merito.

31 Lug Reato colposo e responsabilità dell’ente ex D. Lgs 231/2001: una interessante pronuncia di merito.

Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 28 febbraio 2017, ha svolto alcune puntuali precisazioni sui criteri per la ascrivibilità all’ente della condotta colposa del proprio legale rappresentante.

La sentenza esclude opportunamente qualsiasi automatismo tra l’accertata colpevolezza del legale rappresentante dell’ente e quella dell’ente medesimo con riferimento all’illecito di cui all’art. 25 septies D. Lgs. 231/2001.

 

Il Tribunale marchigiano si sofferma, in particolare, sull’art. 5 dello stesso D. Lgs. 231/2001 – secondo cui la responsabilità dell’ente sussiste solo nel caso in cui il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio – per precisare che

nei reati colposi di evento “i concetti di interesse e vantaggio vanno riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico”.

 

Occorre dunque verificare, anche in ipotesi di indubbia colpevolezza del legale rappresentante, se la condotta colposa accertata sia stata il frutto di una violazione deliberata delle regole cautelari finalizzata al perseguimento dell’interesse della società (nei termini di effettivo risparmio di costi d’impresa a scapito della sicurezza dei lavoratori), ovvero se non sia il risultato di “una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie”.

 

Nel caso di specie, pur riconoscendo una indubbia violazione della normativa antinfortunistica, il Tribunale ha coerentemente escluso la sussistenza del’illecito amministrativo sul presupposto che, “non vi è alcuna prova che l’ente abbia tratto un vantaggio dal delitto posto in essere dall’imputato persona fisica, inteso come beneficio/utilità conseguita per effetto del reato, neppure in termini di considerevole risparmio di spesa”, atteso che il mancato adeguamento del macchinario pericoloso da cui era scaturito l’infortunio aveva comportato un risparmio di soli 244,32 euro.